PER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008
 

(DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 30/01/2008)

Ø       ALIQUOTA ORDINARIA DA APPLICARE A TUTTI GLI IMMOBILI                                 7 ‰

 

Ø       ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E  PERTINENZE                                                      6 ‰

 

Ø       ALIQUOTA RIDOTTA PER RECUPERO UNITA’ IMMOBILIARI NEL CENTRO

ØSTORICO AI SENSI COMMA 5, ART. 1 LEGGE 449/1997                                                                       2 

 

Ø       ALIQUOTA DA APPLICARE AGLI IMMOBILI NON LOCATI PER I QUALI

        NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE

        DA ALMENO 2 ANNI.  PER I FABBRICATI DI NUOVA REALIZZAZIONE

        I DUE ANNI DECORRONO DALLA DATA DI FINE LAVORI                                                               9                                              

Ø       ALIQUOTA AREE EDIFICABILI                                                                                                  7 ‰

 

Ø       ALIQUOTA PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE

        CHE VENGONO CONCESSI             IN LOCAZIONE A TITOLO DI

         ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ ART. 2

                COMMA 4 L. 431/1998                                                                                                                                    0

 

 

 (DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 14/05/2008)

 

LA DETRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2011 SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE VIENE APPLICATA NELLA MISURA DI:

Ø      EURO 160,00 PER LE UNITA’ IMMOBILIARI CON VALORE IMPONIBILE MAGGIORE DI EURO 40.500,00;

Ø      EURO 190,00 PER LE UNITA’ IMMOBILIARI CON VALORE IMPONIBILE MINORE O UGUALE A EURO 40.500,00.

 

Il Decreto legge n. 93 del 27/05/2008 ha stabilito, all'art. 1, che:

•  a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ;

•  per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella stabilita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto , a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

•  l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni.

Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica salvo prova contraria (comma 173, lettera b) art. 1 legge 296/2006 – finanziaria per il 2007) e si verifica nei seguenti casi:

•  abitazione di proprietà del soggetto passivo;

•  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

•  alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

•  abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

•  abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale.

Si considerano pertinenze le categorie c/2, c/6, c/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non acquistate con lo stesso atto e non appartenenti allo stesso fabbricato.