ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 5 MARZO 2007

Oggetto: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007

 

…..OMISSIS….

 

DELIBERA

 

1) di confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili già in vigore per l’anno 2006, ad eccezione della soppressione dell’aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute dall’Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino, per le ragioni espresse in premessa qui integralmente richiamate e, conseguentemente, di prevedere:

·        l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6,5 per mille;

·        l’aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,00 per mille;

·        l’aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille;

·        le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;

 

2) di continuare ad applicare l’aliquota per l’abitazione principale altresì all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3) di continuare ad applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale altresì alla prima pertinenza della stessa, purchè utilizzata dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell’art. 3 bis del regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili;

  

4) di continuare a riconoscere l’aliquota ridotta per l’abitazione principale altresì alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il  primo grado (ascendenti/discendenti: genitori/figli) ed alla prima pertinenza della stessa, limitando l’applicazione della detrazione prevista per queste ad una sola abitazione, così come disposto dall’art. 3ter del regolamento comunale disciplinante l’ICI, introdotto con deliberazione C.C. n. 3 del 02/03/2004;

 

5) di confermare la detrazione ordinaria da applicarsi all’imposta dovuta dalle  persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di 108,00 Euro;

 

6) di modificare i requisiti per usufruire della maggiore detrazione, nonché l’importo della medesima, prevedendo che, i soggetti passivi che non risultino proprietari o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre all’abitazione principale ed all’eventuale prima pertinenza della medesima, ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore ad Euro 8.000,00, possano usufruire di una detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la medesima, previa presentazione all’ufficio tributi di apposita istanza corredata dalla certificazione ISEE, da consegnarsi entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d’acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo;

 

7) di introitare il gettito derivante, stimato in Euro 3.740.000,00, al netto del recupero dell’evasione fiscale riferita agli anni arretrati,  alla Risorsa 1010135 del Bilancio di Previsione 2007;

 

8) di dare atto che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione dei successivi esercizi finanziari, le presenti determinazioni continuino a valere di anno in anno;

 

9) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi i necessari adempimenti di legge inerenti al presente atto.

 

....OMISSIS......