ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28/03/2011

Oggetto: “Conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2011”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

….omissis……

 

DELIBERA

 

1)     Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

 

2)     Di confermare anche per il 2011 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), così come riepilogate nell’allegato che si unisce alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

 

3)     ……omissis…..

 

4)     Di introitare i gettiti stimati derivanti ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2011:

·   CAP. 135       IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI               Euro   3.300.000,00

    (al netto del recupero evasione fiscale riferita agli anni arretrati)

·   CAP. 140       ADDIZIONALE IRPEF                                                  Euro  2.370.000,00

 

5)  Di dare atto che, in ordine ai trasferimenti compensativi per minori entrate ICI causati dall’esenzione dell’abitazione principale disposta dall’art. 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 convertito nella Legge n. 126/2008, i commi 127 e 128 dell’art. 2 della Legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) hanno integrato lo stanziamento preesistente, abrogando contestualmente l’applicazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del rimborso prescritte dal DL n. 93/2008 e che, conseguentemente, lo stanziamento attuale garantisce la copertura dell’intero minor gettito certificato dai comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 1° aprile 2009, che per il Comune di Chivasso ammonta a 885.872,00 Euro;

 

6) Di dare atto che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione dei successivi esercizi finanziari, le presenti determinazioni continuino a valere di anno in anno;

 

7)  Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi i necessari adempimenti di legge inerenti il presente atto.

 

 

 

  …….omissis….

 

 

 


 

 

ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 28/03/2011

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

·         aliquota ordinaria                                                                                                               6,50 per mille

 

·         aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi

e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti

nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita

ad abitazione principale  di categorie catastali a1-a8-a9                                                 4,00 per mille

 

 

·         aliquota differenziata per i terreni agricoli                                                                   6,00 per mille

 

 

·         aliquote agevolate in favore dei proprietari che eseguono

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili

o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di

immobili di interesse artistico o architettonico localizzati

nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di

autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure

all’utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unità          

immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata

 di tre anni dall’inizio dei lavori:                                                                  - 4,00 per mille, se abitazione principale

                                                                                                    (Categorie Catastali A1-A8-A9)

    - 5,50 per mille negli altri casi

 

·         aliquota unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata  di categoria catastale a1-a8-a9

( per le restanti categorie è prevista l’esclusione

dall’imposta ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 93/2008

convertito in L 126/2008)                                                                                                             4,00 per mille

 

 

·         aliquota prima pertinenza (categoria catastale c2-c6 o c7)

dell’abitazione principale  (di categoria catastale a1-a8-a9)

utilizzata dal titolare dell’unità immobiliare o dai

suoi conviventi, previa presentazione apposita autocertificazione

(vedere art. 3 bis del regolamento comunale ici)

( per le prime pertinenze dell’abitazione principale di categorie catastale

diversa dalla A1-A8-A9 è prevista l’esclusione dall’imposta ai sensi

 dell’art. 1 D.L. n. 93/2008 convertito in L 126/2008)                                                                       4,00 per mille

 

 

·         aliquota per le abitazioni di categoria catastale A1-A8 e A9

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro

il  primo grado (ascendenti/discendenti: genitori/figli) che la

utilizzano come propria abitazione principale ed alla

prima pertinenza della stessa (categoria catastale c2-c6-c7),

previa presentazione di apposita autocertificazione

(vedere art. 3ter del regolamento comunale ici)

(per le abitazioni date in uso gratuito a genitori o figli di categoria catastale

diversa dalla A1-A8-A9 e relativa prima pertinenza è prevista l’esclusione dall’imposta

ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 93/2008 convertito in L 126/2008)                                                              4,00 per mille

 

 

·         detrazione ordinaria abitazione principale categoria a1-a8-a9                             108,00 Euro

 

 

·         maggiore detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale di categoria catastale a1, a8 e a9 per i soggetti passivi con i seguenti requisiti:

Ø   che non risultino proprietari o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre all’abitazione principale ed all’eventuale prima pertinenza della medesima;

Ø    indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente (2009), con valore pari o inferiore ad Euro 12.000,00

(previa presentazione all’ufficio tributi di apposita istanza corredata dalla certificazione ISEE, da consegnarsi entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d’acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo).

 

 

FATTISPECIE ESCLUSE DALL’IMPOSTA , ai sensi art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito in legge n. 126/2008:

Non sono più soggette all’ICI le seguenti unità immobiliari, non rientranti in categoria catastale A1, A8 o A9:

 

Ø     L’abitazione principale del soggetto passivo (quella di residenza anagrafica);

 

Ø     La prima pertinenza della medesima (Occorre presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione sui moduli in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, entro il 16 giugno 2010 ovvero, per acquisizioni successivamente intervenute, entro il 16 dicembre 2010. Se tale dichiarazione è stata presentata gli scorsi anni e i dati ivi riportati non sono variati, non è necessario ripresentarla);

 

Ø     LE UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

Ø     GLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALL’ATC (Agenzia Territoriale della Casa);

 

Ø     L’UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA DAL SOGGETTO PASSIVO IN USO GRATUITO A GENITORI O FIGLI, che la occupano quale loro abitazione principale e l’EVENTUALE PRIMA PERTINENZA DELLA MEDESIMA (Occorre presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione sui moduli in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, entro il 16 giugno 2010 ovvero, per acquisizioni successivamente intervenute, entro il 16 dicembre 2010. Se tale dichiarazione è stata presentata gli scorsi anni e i dati ivi riportati non sono variati, non è necessario ripresentarla);

 

Ø     l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Ø     L’ABITAZIONE ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, semprechè l’ex coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale nel medesimo comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.