VERBALE N. 23 DEL 14/03/2011 (Estratto)

 

CITTA’ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

DELIBERA

 

 

1)      Di approvare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2011  le seguenti aliquote e detrazioni:

 

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

(per mille)

DETRAZIONE

(in euro)

Aliquota ordinaria

7

/

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e  relative pertinenze – solo per unità categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ad esse collegate

5,8

150,00 (*)

Abitazioni locate con contratto a canone concordato (Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3)

1

/

Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l’obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell’ambito del PEEP

4

/

Case sfitte da oltre due anni

9

/

Altri fabbricati

7

/

Terreni agricoli

7

/

Aree fabbricabili

7

/

 

 (*) La detrazione, in ogni caso, spetta al soggetto passivo per un solo immobile nel territorio comunale.

 

  

 

2)      Di dare atto che con Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, è stata disposta l’esclusione dall’I.C.I. delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, includendo tra le esclusioni anche le unità assimilate all’abitazione principale per espressa previsione di legge o assimilate dal Comune con proprio Regolamento e che per maggiore chiarezza vengono di seguito elencate:

 

TIPOLOGIE RIENTRANTI NELL’ESENZIONE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si ricorda che per “abitazione principale” si intende quella nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica

Pertinenze: le cantine, le soffitte, i box, i posti auto coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale e identificati catastalmente con le categorie C/2, C/6 e C/7, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento. Non è previsto, dal Regolamento Comunale, un numero massimo di pertinenze che possono usufruire dell’esenzione, ma è a carico del contribuente dimostrare che siano tali in caso di verifica da parte del Comune

Unità immobiliare, appartenente a cooperativa  a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario

Alloggio regolarmente assegnato dall’Agenzia Territoriale per la Casa

Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata

Unità immobiliare posseduta dal soggetto non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Condizione essenziale per usufruire dell’esenzione è che il soggetto non assegnatario della casa coniugale non sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile destinato a propria abitazione e situato nel Comune di Venaria Reale

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di riposo o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

L'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli/genitori e genitori/figli) che la occupano quale loro abitazione principale. Non rientrano nell’esenzione le eventuali unità immobiliari utilizzate quali pertinenze dai parenti fino al 1° grado e pertanto, per tali unità, l’imposta deve essere corrisposta applicando l’aliquota ordinaria

L'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore o sia a disposizione dello stesso soggetto

 

3) Di dare, altresì, atto che per poter usufruire dell’aliquota agevolata per le unità immobiliari locate con contratto a canone concordato e  per le unità sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, il proprietario dovrà presentare copia del contratto di locazione con gli estremi della relativa registrazione, entro i termini di pagamento del primo anno nel quale si usufruisce dell’aliquota agevolata.