COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148

OGGETTO: Determinazione aliquote imposta comunale immobili e detrazione abitazione

principale anno 2005.

L’anno duemilaquattro addì uno del mese di dicembre alle ore 13:15 nella solita sede delle

riunioni.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con legge 23.10.1992 n. 421 "Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza

territoriale ", venne consentito ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro

fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, mediante specifico decreto legislativo

istitutivo - a decorrere dall’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.);

ESAMINATO il D.L. n. 504 del 30.12.1992 attuativo della delega governativa conferita in

materia di finanza territoriale;

EVIDENZIATO che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. precitato, come modificato con legge

23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 53, ed i successivi commi 54, 55, 56 e 57, che stabiliscono

nuove e importanti modificazioni alla disciplina in materia di ICI, con possibilità di graduazioni,

detrazioni e differenziazioni notevoli delle misure dell’imposta;

EVIDENZIATO inoltre che, al comma 4 del citato art. 6 del D.Lgs. 504/92, come modificato

dalla L. 662/96, si mantiene fermo quanto stabilito dal D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito in L.

24.10.1996 n. 556, all’art. 4, comma 1, ove si dispone:

"Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo

6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in

favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come

abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo

gettit o annuale realizzato";

RITENUTO di condividere la dottrina prevalente che ha affermato come le disposizioni delle

leggi finanziarie concretino un reale caso di federalismo fiscale, consentendo all’autonomia

impositiva del Comune ampio ventaglio di opportunità in materia di disciplina di aliquota

dell’ICI, per cui si rientra nella disciplina generale dei tributi, da assegnare alla competenza

della Giunta come definitivamente chiarito dal T.U.E.L (D.Lgs. 267/2000);

PRESO ATTO del regolamento comunale che disc iplina l’applicazione dell’imposta comunale

sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 14.12.1999 e successive

modificazioni;

CONSIDERATO tuttavia che la GC ritiene opportuno utilizzare la facoltà di cui al D.L. 8.08.1996

n. 437, convert ito in legge 24.10.1996 n. 556, all’art. 4, comma 1, differenziando l’aliquota al

4 per mille in favore dei soggetti residenti come ivi individuati e al 7,00 per mille in riferimento

a tutti gli altri soggetti; inoltre si propone al Consiglio Comunale, in quanto organo competente

in materia di detrazioni, di utilizzare la facoltà del comma 3, dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92,

come modificato dal comma 55, art. 3, della L. 662/96, stabilendo una detrazione per

l’abitazione principale di € 155 (arrotondamento non derivante da conversione, nella misura

più favorevole al contribuente);

VALUTATO che la Corte di cassazione, con pronuncia n. 20042 dell’8-10-2004 allineandosi ad

un recente orientamento del Consiglio di Stato – afferma che le misure delle imposte comunali

decise dagli Enti locali non sono soggette a vincoli di motivazione

DATO ATTO che comunque la proposta viene sorretta con le seguenti motivazioni di bilancio:

a) dal 1995 non è più previsto l’intervento dello Stato per la concessione di mutui agevolati,

per la realizzazione di opere pubbliche, per cui l’accesso al credito dovrà essere avviato

attraverso i normali canali, alle correnti condizioni stabilite dalla Cassa DD.PP. e dagli atri

Istituti. Già fin dal 1996 si è evidenziato un aumento del peso passivo, solo in parte

riequilibrato, per i programmi d’investimento futuri, dall’avvenuta rinegoziazione dei mutui

Cassa DD.PP.;

b) si è previsto un potenziamento delle strutture di organico, stante le nuove e maggiori

competenze comunali (la stessa ICI in materia impositiva, in relazione all’effettuazione dei

controlli ed alla gestione), allo scopo di ottenere maggiore efficienza ed efficacia dell’azione

amministrativa.

c) è necessario poter disporre di risorse straordinarie onde finanziare spese per investimenti

relative alla manutenzione e gestione straordinaria dei beni e servizi comunali;

d) l’aliquota differenziata si ritiene opportuna per agevolare le situazioni della 1ª casa in

proprietà e le analoghe ove vi siano cooperative a proprietà indivisa o locazioni per

residenti. L’aliquota più elevata per le seconde abitazioni, per le abitazioni ulteriori alla

prima dei soggetti residenti e le altre categorie di immobili s’intendono altresì motivare con

l’esigenza di far fronte, con tali risorse, ai maggiori costi per i servizi di base derivanti

dall’utenza e dalle caratteristiche turistiche del Comune, quale il maggior costo per

l’intensificato servizio di nettezza urbana, le manifestazioni e le iniziative di carattere

turistico e culturale;

e) s’intendono finanziare con le maggiori risorse interventi più qualificanti e finanziariamente

onerosi nei settori dell’assistenza e della scuola;

f) le entrate per oneri di urbanizzazione subiranno un notevole decremento sulla base delle

risultanze delle concessioni edilizie in essere e dei margini di edificabilità fissati dal PRGC:

non sono da sole sufficienti per l’attivazione degli investimenti qualora obbligatoriamente

distratte alla copertura di spese correnti per il patrimonio;

g) i contributi dello Stato subiranno ulteriore decremento poiché le somme erogate al Comune

nel corso del 2003 comprensive di arretrati 2002 e 2001 sono state computate per quanto

concerne l’addizionale energia elettrica su basi non certe ma definite solo nell’attuale, per

cui la maggior somma erogata verrà compensata nel corso del 2005 ai fini della

compartecipazione Irpef per oltre 70.000 €.

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del

D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine:

- alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi

- alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario

con voto unanime favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e si

intende in questo contesto integralmente richiamata, circa la motivazione;

2) di determinare l’aliquota generale della Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005

nella misura del 7,00 per mille, applicando invece l’aliquota differenziata nella misura del 4

per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopraccitato D.L. 8.08.96 n. 437, convertito in

legge 24.10.1996 n. 556, art. 4, comma 1;

3) di proporre altresì al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92,

una detrazione per l’abitazione principale dell’importo di € 155.