ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 8

COPIA

COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

1/2/05

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005

 

L'anno DUEMILACINQUE addì PRIMO del mese di FEBBRAIO alle ore 13.20 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

   

Pres.

Ass.

NOSENGO Emanuelita in GILLI

Sindaco

X

 

GUNETTI Giovanni

Vicesindaco

X

 

GAI Franco

Assessore

X

 

GHIDELLA Silvana in MANFRINATO

Assessore

X

 

MAZZON Emilio

assessore

X

 
   

5

 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NOSENGO Emanuelita in GILLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale BIROLO dott. Gerardo.

 

IL SINDACO

Vista la proposta di deliberazione relativa alla "DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005";

per le motivazioni ivi indicate e in questa sede richiamate;

Ritenuto di dovere approvare il provvedimento stesso;

Visto il D.Lgs. 267/01;

propone alla giunta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 espressi dai responsabili del servizio

per le motivazioni indicate in premessa,

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione

 

 

 

 

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

constatata l’urgenza, con votazione unanime espressa in modo palese

DELIBERA

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente l'istituzione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 6 del detto D.Lgs., come modificato dalla Legge 23.12.1996 n. 662 - art. 3 comma 53, che testualmente recita:

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

  1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
  3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4.

Visto l'art. 8 del detto D.Lgs., che testualmente recita:

  1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  2. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l 'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che, all'art. 42 - comma 2 , prevede fra le competenze del Consiglio l'istituzione e ordinamento di tributi, con esclusione delle relative aliquote;

Vista la Legge 28.12.2001 n. 448 che , all'art. 27 comma 8, testualmente recita:

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ,è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 , comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto il decreto legge 30 dicembre 2004 n. 314, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre che rinvia al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione del bilancio 2005 degli enti locali;

Rilevato che necessita conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto e di assicurare l'equilibrio del bilancio 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25.3.2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato stabilito:

ALIQUOTA

1) ABITAZIONE PRINCIPALE 5,50 per mille

(comprese pertinenze: garage o box o posto auto, soffitta,

cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare

nel quale è sita l'abitazione principale)

2) AREE FABBRICABILI 6 per mille

3) ALTRI FABBRICATI 6 per mille

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s. m.i.;

Propone alla Giunta Comunale di:

DELIBERARE

ALIQUOTA

1) ABITAZIONE PRINCIPALE 5,50 per mille.

(comprese pertinenze: garage o box o posto auto, soffitta,

cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare

nel quale è sita l'abitazione principale)

2) AREE FABBRICABILI 6 per mille

3) ALTRI FABBRICATI 6 per mille

 

 

- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 -

comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i., vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005", vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei Servizi:

A) quanto alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Lì, 1/2/05 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIROLO dott. Gerardo

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B) Alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Lì, 1/2/05 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIROLO dott. Gerardo

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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

NOSENGO Emanuelita in GILLI

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL VICESINDACO

BIROLO dott. Gerardo GUNETTI Giovanni