DELIBERA

 

1.       Di determinare per l’anno 2008 nelle seguenti misure le aliquote per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili:

 

§         per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune per la sola unità immobiliare adibite ad abitazione principale e sua pertinenza limitatamente a n. 1 unità (cat. C6)

aliquota agevolata del 5,5 per mille

 

Sono equiparate  ad abitazione principale con l’applicazione dell’aliquota agevolata e detrazione 1^ casa le unità immobiliari:

a)       possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

b)       concesse in uso gratuito  ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) e affini di 1^ grado (suoceri – generi e nuore) a condizione che il soggetto passivo (genitore, figlio/a, suocero/a, genero, nuora) residente in altra abitazione, in affitto e con regolare contratto registrato prenda in uso l’abitazione come principale e quindi acquisisca la residenza presso la stessa;

 

per tutti gli altri immobili                               aliquota ordinaria 6,50 per mille

 

 

2.       Di stabilire per l’anno 2008 in €. 103,29 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

3.       Di dare atto che:

·         ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 244/2007 “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.  L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 ed A9.

·         la lettera b), comma 6 dell’art. 1 della legge 244/2007, ha inserito il comma 3/bis nell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992 per effetto del quale “il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis del Decreto Legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla Legge 244/97, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.