Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2009

 

 OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2009          

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

Premesso che

-        la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) al comma 156 stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’I.C.I. è il Consiglio Comunale;

-        l’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/08 ha stabilito l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’abitazione principale del soggetto passivo, delle pertinenze a questa relative e delle abitazioni ad essa assimilate, non includendo tuttavia nell’agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992;

-        la minore imposta derivante dalla citata esclusione verrà rimborsata ai Comuni (art. 1 comma 4 D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/08) secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Interno 23 agosto 2008 ed a seguito di certificazione prodotta dai Comuni entro il 30 aprile (art. 77 bis comma 32 D.L. n. 112/08 convertito in L. n. 133/08);

-        occorre pertanto stabilire anche per l’anno 2009 l’aliquota e la detrazione da applicare all’abitazione principale del soggetto passivo, alle relative pertinenze ed alle abitazioni ad essa assimilate sia perché sul territorio comunale potrebbero esservi abitazioni censite nelle categorie catastali escluse dall’agevolazione sia al fine di poter effettuare il calcolo del mancato gettito ICI per l’anno 2009;

-        lo stesso art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/08 convertito in L. n. 126/08 ha previsto che è sospeso, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

-        per le ragioni sopra esposte, si rende necessario determinare le aliquote per le varie tipologie di immobili e la detrazione I.C.I. per l’anno 2009, senza tuttavia procedere ad aumenti;

 

Ricordato che con C.C. n. 10 del 28.03.2008 si era provveduto per l’anno 2008 stabilendo la suddetta aliquota nel 7 per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale sul territorio comunale e non locata, nel 7 per mille per le aree fabbricabili e nel 6 per mille per l’abitazione principale e gli altri immobili, mantenendo in € 113,62 la detrazione spettante per l’abitazione principale;

 

Ritenuto confermare le suddette aliquote per l’anno 2009;

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, in particolare gli artt. 6 e 8 come sostituiti dall’art. 3, c. 53° e 55° della L. 23.12.1996, n. 662;

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1999, n. 506;

 

Visto l’art. 53, c. 16° della  L. 23.12.00, n. 388 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2009 è stato prorogato al 31.03.2009;

 

con voti n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto (Bonfitto)

 

 

 

DELIBERA

 

  1. Di stabilire, per le ragioni specificate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 modificato dall’art. 3, c. 53  della L. 23.12.1996, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2009:

 

-        6 (sei) per mille per l’abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui ai punti successivi;

-        7 (sette) per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale sul territorio comunale e non locata;

-        7 per mille per le aree fabbricabili;

 

  1. di stabilire per l’anno 2009 in € 113,62 (centotredici / 62) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art.8, c. 3° del D. Lgs. n. 504/92 modificato dall’art. 3 c. 55° della L. n. 662/96 e dall’art. 58, c. 3°  del D. Lgs. n. 446/97;

 

3.      di lasciare invariato quant’altro previsto in materia di aliquota, misura dell’imposta e detrazione dall’art. 6, c. 2° e dall’art. 8, c. 1° e 3° del D. Lgs. summenzionato e successive modifiche ed integrazioni