PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

vista la legge 23.10.1992, n. 421 recante “Delega al Governo per la realizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 118 della G.U. n. 257 in data 31.10.1992;

 

visto che, con l’art. 4, comma 1, (Finanza degli Enti territoriali) il Governo è stato delegato, fra l’altro, a istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.), fissando, per quanto concerne gli atti di competenza di questo Comune, i seguenti principi direttivi:

“1) applicazione dell’I.C.I. sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ed attribuzione della titolarità dell’imposta al Comune ove sono ubicati gli immobili;

……. Omissis ……

6) determinazione di un’aliquota unica da parte del Comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l’aliquota massima fino all’uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

…… omissis ……”;

 

visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, attuativo della delega;

 

visto che l’articolo 6 del suddetto D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall’art. 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, testualmente recita:

“L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 77/1995, così come modificato dal D.Lgs. n. 336/1996.

L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art. 4 ……”;

 

visto, altresì, l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” il quale da la facoltà ai comuni di deliberare aliquote agevolate a favore dei proprietari di alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2 della medesima legge;

 

visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 Dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale ha stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per l'approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

visto l’art. 1, comma 156, della Legge 296/06 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale Immobiliare e dell’importo della detrazione per abitazione principale;

 

visto, altresì, il successivo comma 169, il quale ha stabilito che in caso di mancata deliberazione delle tariffe ed aliquote entro il termine di deliberazione del bilancio, si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

 

visto il combinato disposto di cui all’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con la Legge n. 126/2008 e all’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008 che ha stabilito la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, di addizionali,di aliquote o di maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU, il tutto fino all’attuazione  del federalismo fiscale, se precedente al 2011;

 

richiamato l’art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011) che ha confermato la sospensione del potere di aumentare le entrate tributarie fino all’attuazione del federalismo fiscale ad eccezione della tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

ritenuto, in relazione alla necessità di:

- conciliare la complessiva pressione fiscale con le esigenze di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi di istituto;

- assicurare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio;

 

di dover confermare per l’anno 2011, per l’Imposta Comunale Immobiliare l’aliquota e la relativa detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nelle seguenti misure già stabilite per l’anno 2010:

 

-          Aliquota abitazione principale:                                     

5 (cinque) per mille

-          Detrazione abitazione principale:

€ 103,29 (centotre/29);

-          Aliquota ordinaria altri immobili:

6,5 (seivirgolacinque) per mille;

-          Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale oggetto di contratti redatti e stipulati secondo lo   schema dei contratti-tipo ex L. 431/98 art. 2, comma 3:        

       2,5 (duevirgolacinque) per mille;

 

visto l’art. 58 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446, come modificato dal D.Lvo 506/99;

 

visto l’art. 3, comma 56, della L. 662/96;

 

visto il regolamento comunale per l’applicazione e la gestione dell’imposta in oggetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.1999;

 

visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

visti gli art. 18 e 19 della legge 23.12.2000, n. 388;

 

visto l’art. 27, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

visto l’art. 31, commi 16, 18 e 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

visto l’art. 2, comma 33, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

 

visto l’art. 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

 

visti l’art. 7, comma 2 bis, D.L. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005 nonché l’art. 1, comma 133, della legge 23.12.2005, n. 266;

 

visto l’art. 1, commi 101, 102, 103, 104, 105, 156 e 174 della Legge 27.12.2006, n. 296;

 

vista la circolare 16 Aprile 2003 n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

 

visto l’art. 4, comma 2, lett. a), seconda parte, del Regolamento Generale delle entrate;

 

vista la legge 24.12.2007, n. 244;

 

vista la legge n. 203/2008;

 

visto il D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008;

 

visto il D.M. 16 marzo 2011,  il quale dispone che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2010 da parte degli Enti Locali è prorogato al 30 giugno 2011;

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti n. 13                            votanti n. 13                     astenuti n. 0

voti favorevoli n. 13                  voti contrari n. 13

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

1) confermare, per l’anno 2011, l’Imposta Comunale Immobiliare l’aliquota e la relativa detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nelle seguenti misure:

 

-          Aliquota abitazione principale:                                     

5 (cinque) per mille

-          Detrazione abitazione principale:

€ 103,29 (centotre/29);

-          Aliquota ordinaria altri immobili:

6,5 (seivirgolacinque) per mille;

-          Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale oggetto di contratti redatti e stipulati secondo lo   schema dei contratti-tipo ex L. 431/98 art. 2, comma 3:        

       2,5 (duevirgolacinque) per mille;

 

dando atto che l’aliquota per l’abitazione principale continua ad applicarsi unicamente per gli immobili appartenenti alle  categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua, altresì, ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

2) Dare atto che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

 

3) Dare atto che:

- ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale sull’imposta è da considerarsi abitazione principale:

a) l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c) l’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;

d) l’unità immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente.

 

- tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, si considerano parti integranti dell’abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.

 

4) Dare atto che ai sensi dell’apposito regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 10.11.1997, i contribuenti sono esonerati dall’obbligo del versamento per importi fino al limite di Euro 10,33.

 

5) Dare atto, altresì, che il gettito di imposta per il 2011 è ipotizzabile in Euro 305.000,00= al netto dell’esclusione disposta dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008.

 

6) Trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui  va altresì inoltrata la richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla circolare 16 Aprile 2003, n. 3/DPF del suddetto Ministero.

 

7) con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti n. 13                            votanti n. 13                     astenuti n. 0

voti favorevoli n. 13                  voti contrari n. 13

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.