OGGETTO:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 – DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE ALIQUOTE ED ALLA DETRAZIONE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

            Richiamata la Legge del 23.10.1992 n. 421 relativa a “Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”,  pubblicata sulla G.U. n. 257, s.o. n. 118 in data 31.10.1992.

 

            Visto l’art. 4, comma 1, lett. e) Finanza degli Enti territoriali così come modificato dal D.Lgs. 446/97, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad istituire l’imposta comunale sugli immobili con decorrenza 01.01.1993.

 

            Vista la Deliberazione del C.C. n. 5 del 26.02.1999 ad oggetto:”Applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – Approvazione regolamento” e le successive modifiche ed integrazioni.

           

            Visto l’art. 42, comma 2, lett. f del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge n. 296/2006, in base ai quali sia la determinazione delle aliquote che la determinazione della detrazione per abitazione principale, ai fini ICI, rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale.

 

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 così come sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001  che testualmente recita:

-“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”.

 

Visto l’art. 3, comma 55, punti 2 e 3 della Legge 662/96 che così recita:

 

“2) Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a decorrenza del suo ammontare,  euro 103,291 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.

 

3) A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art 6, l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di euro 103,291, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino ad € 258,228  nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”.

 

 

 

            Visto l’art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che così recita: “La detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, può essere stabilita in misura superiore ad € 258,228 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità tenute a disposizione del contribuente”.

 

            Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno di anno”.

 

            Visto l’art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge 24 Luglio 2008 n. 126 e precisamente i seguenti commi:

-         comma 1, il quale testualmente recita:”A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”.

-         comma 2, il quale precisa:”Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.e i., nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.

 

            Visto l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 e s.m.e i. che disciplina la determinazione dell’aliquota e dell’imposta comunale sugli immobili;

 

            Dato atto che al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio di previsione e per garantire la copertura delle spese di gestione annuale, risulta necessario confermare per l’anno 2009 le aliquote d’imposta approvate per il 2008, e precisamente:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                           5,50 PER MILLE

 

TERRENI AGRICOLI -  AREE FABBRICABILI                      6,00 PER MILLE

 

ALTRI FABBRICATI                                                                    6,50 PER MILLE

 

            Ritenuto opportuno fissare la detrazione unica per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 114,00 (centoquattordici/00) per le sole CAT. A1, A8 e A9.;

 

            Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e s. m. e i.;

 

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

 

D  E  L  I  B  E  R  I

 

Di fissare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 nelle seguenti misure:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                           5,50 PER MILLE

 

TERRENI AGRICOLI -  AREE FABBRICABILI                      6,00 PER MILLE

 

ALTRI FABBRICATI                                                                    6,50 PER MILLE

 

            Di fissare, per l’anno d’imposta 2009, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di € 114,00 (centoquattordici/00) per le sole CAT. A1, A8 e A9.

 

            Di dare atto che l’importo complessivo del gettito verrà introitato al cap./ris. 2.0 ad oggetto:”Imposta comunale sugli immobili” dell’anno 2009;

 

            Di inviare la presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, in ottemperanza alla vigente normativa;

 

            Di pubblicare la presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

 

            Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

li, 20.11.2008                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                            (F.toSmeriglio)                                                                                         

 

Parere favorevole dal punto di vista contabile.

li, 20.11.2008                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                          (F.to Smeriglio)