……DELIBERA….

Con deliberazione del C.C. 22 DEL 28/09/2011 è  stato modificato l'art. 19

 

Sono equiparata alle abitazioni principali:

Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza. Le condizioni per ottenere l'agevolazione di cui la presente articolo  devono sussistere al primo gennaio dell'anno di imposizione de denunciate all' Ufficio Tributi del Comune. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora la situazione risulti immutata. L'agevolazione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate. La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Tributi del Comune

 

Non sono equiparata alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito agli affini ed ai parenti oltre il primo grado