DELIBERA N. 348 DEL 18/11/2004

"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005". D.I.E.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Su relazione del proponente;

 

Visto il Capo I del Titolo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s. m. ed i., dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla legge 21 novembre 2000,n. 342 , dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325;

 

Richiamata, altresì, la deliberazione di C.C. del 17 dicembre 1998, n. 149, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato con le deliberazioni di C.C. del 1 dicembre 1999 n. 140,  e del 23 febbraio 2000, n. 23, esecutive ai sensi di legge;

 

Richiamata la propria deliberazione del 18 novembre 2003 n. 313 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote dell’I.C.I. per l’anno 2004;

 

Richiamata la propria deliberazione del 27 ottobre 1999, n. 379, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi della L. n. 431/98, si è provveduto ad individuare le zone omogenee, con riferimento ai prezzi di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, e di valori locativi di riferimento;

 

Visto l’art. 2, comma  3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

Dato atto che la stessa Legge 431/98 concede ai Comuni ad alta densità abitativa, di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1998, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1999, n. 61, tra i quali rientra anche il Comune di Collegno, la possibilità di applicare un’aliquota I.C.I. superiore al limite massimo di legge (pari al 7 per mille) fino ad un’aliquota pari al 9 per mille per “gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”;

 

Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388/00 ,come sostituito dall’art. 27, c. 8, della legge 448/01, che ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto da 1°gennaio dell’anno di riferimento;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha differito al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e che entro tale termine, ai sensi dell’art. 172 del suddetto decreto, come

allegati al bilancio, devono essere deliberate per l’esercizio successivo le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali;

 

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003 che, modificando le precedenti istruzioni di cui alla circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998, dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I, unitamente alla richiesta di pubblicazione di apposito "avviso" sintetico in Gazzetta Ufficiale, sia trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale finanze.it, e che tale deliberazione sarà consultabile nel sito Internet denominato www.finanze.gov.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

Ritenuto di determinare, per il 2005, le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili già in vigore nel 2004, al fine di prevedere un gettito di Euro 8.600.000,00 pari a quello realizzato nel corso del 2004 (come risulterà a seguito dell’assestamento di bilancio) aumentato di Euro 100.000,00 relativi al gettito previsto per i nuovi fabbricati industriali che saranno ultimati nel 2005 nell’area P.I.P.;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla non rilevanza contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

 

            Ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera d) e dell’art. 48, del D.Lgs. 267/2000;

 

            Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      Approvare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili, pari a quelle in vigore nel 2004:

 

· un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma, agli alloggi regolarmente assegnati dell’Agenzia Territoriale per la casa (ex I.A.C.P.) ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate;

 

· un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare:

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Collegno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 2° grado, residenti nel Comune di Collegno, purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale;

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Collegno, per quelle unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini

 

dell’unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-         in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della L. 431/98;

-         in favore di una sola pertinenza per unità immobiliare adibita ad abitazione principale purchè utilizzata dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-         in favore di una sola pertinenza per ciascuna unità immobiliare data in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado, residenti nel comune di Collegno che l’adibiscono ad abitazione principale, purchè la pertinenza sia da questi ultimi utilizzata;

 

· un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purchè gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel Comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale;

 

· un’aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a destinazione locativa per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’01/01/2005), ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 431/98;

 

2)      Approvare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30= rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende:

§         quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

§         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§         agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la casa (ex I.A.C.P.);

§         l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 662/96);

 

3)      Stabilire che:

-         alla pertinenza equiparata all’abitazione principale, non si applica ulteriore detrazione. L’unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza

nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza (Sono considerate pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie e quant’altro, quali parti integranti dell’abitazione principale, comprese nelle categorie C2, C6 e C7, ancorchè diversamente iscritte in catasto).

- a tale pertinenza si estende l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, a condizione che entrambe le unità immobiliari siano utilizzate dalle persone fisiche soggetti passivi per l’abitazione principale;

-   tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza per unità immobiliare.

 

4)      Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale finanze.it, o in alternativa, sarà inviata anche su supporto magnetico (floppy disk, ovvero cd-rom), costituito da testo e non da immagine, obbligatoriamente in formato Microsoft word, oppure Acrobat PDF, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - Viale Europa 242 - 00144 Roma Eur;

 

5)      Dare atto che le suddette aliquote verranno pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 506/99, secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3/DPF;

 

6)      Dichiarare urgente e, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.