D E L I B E R A

 

1)      Approvare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili, pari a quelle in vigore nel 2006, modificando l’aliquota prevista per i contratti agevolati, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/98, per le motivazioni espresse in premessa:

 

 

 

· un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma, agli alloggi regolarmente assegnati dell’Agenzia Territoriale per la casa (ex I.A.C.P.) ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate;

 

· un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare:

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Collegno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti nel Comune di Collegno, purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale;

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Collegno, per quelle unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-         in favore di una sola pertinenza per unità immobiliare adibita ad abitazione principale purchè utilizzata dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-         in favore di una sola pertinenza per ciascuna unità immobiliare data in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti nel comune di Collegno che l’adibiscono ad abitazione principale, purchè la pertinenza sia da questi ultimi utilizzata;

 

· un'aliquota ridotta nella misura dello 0,1 per mille da applicare: in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della L. 431/98;

 

· un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purchè dagli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel Comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale;

 

· un’aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a destinazione locativa per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’01/01/2007), ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 431/98;

 

2)      Approvare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende:

§         quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

§         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§         agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la casa (ex I.A.C.P.);

§         l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 662/96);

 

3)      Stabilire che:

-         alla pertinenza equiparata all’abitazione principale, non si applica ulteriore detrazione. L’unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza

nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza (Sono considerate pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie e quant’altro, quali parti integranti dell’abitazione principale, comprese nelle categorie C2, C6 e C7, ancorchè diversamente iscritte in catasto).

- a tale pertinenza si estende l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, a condizione che entrambe le unità immobiliari siano utilizzate dalle persone fisiche soggetti passivi per l’abitazione principale;

-   tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza per unità immobiliare.