PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

______________

Provincia di Torino

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N. 150/2009

 

OGGETTO:

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L’ANNO 2010.              

 

 

 

L’anno Duemilanove addì sedici  del mese di Dicembre alle ore  18:29 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1

ACCOSSATO SILVANA

 

 

 

 

2

BARDELLA FABRIZIO

12

DI FILIPPO GERARDO ANDREA PDL

22

MONASTRA SALVATORE

3

BO SILVIO

13

FICHERA ROSARIO FABIO

23

PESCE GIOVANNI

4

BROGLIO CLAUDIO

14

FOTI SEBASTIANO

24

PIRRELLO GIANFRANCO

5

CAPPADONIA NICOLA

15

GARRUTO ANTONIO

25

PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6

CAVALLONE MATTEO

16

GROSSO CIPONTE MAURO

26

ROMAGNOLO VALENTINO

7

CERETTO LORENZO

17

IACOBUCCI RINO

27

ROSANO CIRO

8

CICCHETTI MICHELE

18

LAVA GIOVANNI

28

SARDO ALESSANDRA

9

CRIVELLARO LUCA

19

MARTINA SILVIO

29

SCIARRINO TIZIANA

10

D’AGOSTINO VINCENZO

20

MELLACE MICHELE

30

SUPERBO GIUSEPPE

11

D’AMICO GIORGIO

21

MOLINARI DANIELE ANGELO

31

TORRE MARIA CARMELA

 

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

IACOBUCCI RINO.

 

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MANZI TIZIANA, MACAGNO PAOLO, VALENTINO BARTOLOMEO, TENIVELLA FRANCO, VOGHERA DANILA.

 

Il Presidente del Consiglio PIRRELLO GIANFRANCO assume la presidenza.

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 30 Consiglieri su 31 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2010.

 

 

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all’esame della I e VI Commissione Consiliare in data 9 e 11 dicembre  2009;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Capo I del Titolo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, e s.m.i.;

 

Richiamata la propria deliberazione del 17 dicembre 1998, n. 149, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato con proprie deliberazioni n. 140 del 1° dicembre 1999, n. 23 del 23 febbraio 2000, n. 52 del 25/05/2006 e n. 20 del 01/03/2007, esecutive ai sensi di legge;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007),  che fissa il termine ultimo per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;

 

Visto altresì l’art. 172 del suddetto D.Lgs. 267/2000, che, tra gli allegati al bilancio di previsione, prevede le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali;

 

Visto l’art 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, modificando l’art 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell’ICI, ha disposto che la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili compete al Consiglio Comunale;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 febbraio 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell’I.C.I. per l’anno 2008 e dato atto che tali aliquote e detrazioni sono state confermate anche per l’anno 2009;

 

Richiamato l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ad oggetto “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 126, che prevede, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’ICI dell’unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché dell’unit  immobiliare ad essa assimilata dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 26/07/2008, ad eccezione delle unit  immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (ovvero abitazioni signorili, ville e castelli), per le quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

 

Richiamate le Risoluzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DPF del 5 giugno 2008 e n. 1/DPF del 4 marzo 2009 che hanno chiarito gli ambiti e le modalit  di applicazione dell’esenzione ICI dell’unit  immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. In particolare l’esclusione si applica per:

-       l'abitazione principale nella quale si ha la residenza anagrafica (escluse le cat. A/1, A/8, A/9)

-       una sola pertinenza di categoria C2 o C6 o C7 (es. box auto o cantina) accatastata separatamente dall'alloggio;

-       le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, ivi residenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale e relativa pertinenza;

-       l'abitazione del coniuge separato, non assegnatario dell'alloggio, solo nel caso in cui lo stesso non possieda altro immobile nel Comune di Collegno adibito ad abitazione principale;

-       l’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (e non locate);

-       gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a propriet  indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalit  degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

 

Rilevato che il citato D.L. 93/2008 ha previsto che la perdita di gettito derivante dall’esenzione ICI debba essere rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato e dato atto che, per l’anno 2009, è stata rilevata una perdita di Euro 3.231.431,17 a seguito di certificazione presentata entro il 30/4/2009 (cfr l’art. 2, comma 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con L 189/2008);

 

Visto l’art. 2, comma 288, della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) che ha precisato: “L’art. 2, comma 4, della legge 431/1998, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della propriet  edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilit  di derogare al limite minimo dell’aliquota, deve esser interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta”;

 

Rilevato che questa Amministrazione, dando attuazione all’accordo territoriale di cui all’art. 2 della Legge 431/1998, allo scopo d’incrementare la stabilit  locativa ha incentivato la stipula di contratti di locazione a canone agevolato riducendo l’aliquota ICI al di sotto del minimo di legge, stabilito dall’art. 6 del D.lgs 504/92, allo 0 per mille a decorrere dal 2008, dando atto che tale modifica comporta un minor gettito d’imposta compatibile con gli equilibri di bilancio;

 

Visto, inoltre, che la stessa Legge 431/98 concede ai Comuni ad alta densit  abitativa, di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1998, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1999, n. 61, tra i quali rientra anche il Comune di Collegno, la possibilit  di applicare un’aliquota I.C.I. superiore al limite massimo di legge (oggi pari al 7 per mille), fino ad un’aliquota pari al 9 per mille, per “gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”;

 

Visto altresì l’art. 77-bis, comma 30 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha disposto che “resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”

 

Ritenuto, quindi di dover determinare le aliquote e la detrazione d’imposta relative all'Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio 2010 confermando quelle in vigore nel 2009, al fine di prevedere un gettito di Euro 5.829.000,00 per le motivazioni sopra indicate;

 

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003 che, modificando le precedenti istruzioni di cui alla circolare n. 49/e del 13/02/1998, dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I, unitamente alla richiesta di pubblicazione di apposito "avviso" sintetico in Gazzetta Ufficiale, sia trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it, e che tale deliberazione sar  consultabile nel sito Internet denominato www.finanze.gov.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarit  tecnica ed alla non rilevanza contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

 

            Ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000;

 

            Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1)      Approvare per l’anno 2010 le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili, per le motivazioni espresse in premessa:

 

·                       un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare: agli “altri fabbricati” (ad esempio box, magazzini, negozi, abitazioni non locati a disposizione …), alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli ed  alla abitazione posseduta a titolo di propriet  o usufrutto da anziano o disabili che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risulti locata, (con diritto alla detrazione);

 

·                           un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare esclusivamente alle unit  immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale con residenza ed una pertinenza (con diritto alla detrazione);

 

·                un'aliquota ridotta nella misura dello 0 per mille da applicare in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della propriet  edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della L. 431/98;

 

·                un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille da applicare in favore dei soggetti passivi che possiedono abitazioni, in aggiunta all'abitazione principale, purché locate a soggetti residenti nel Comune di Collegno che le utilizzano come abitazione principale;

 

·                           un’aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille da applicare alle abitazioni a destinazione locativa, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di affitto e che non vengono utilizzate da almeno due anni (alla data del 1/01/2010), ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 431/98;

 

2)      Approvare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,30, esclusivamente alle unit  immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.

Ai fini dell’applicazione della detrazione per abitazione principale si intende:

§         quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di propriet , usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

§         l’abitazione posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 662/96);

 

3)             Dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 126, sono escluse dall’ICI: l’unit  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché l’unit  immobiliare ad essa assimilata dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 26/07/2008, ad eccezione delle unit  immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (ovvero abitazioni signorili, ville e castelli), per le quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992. In particolare l’esclusione si applica per:

-      l'abitazione principale nella quale si ha la residenza anagrafica (escluse le cat. A/1, A/8, A/9)

-      una sola pertinenza di categoria C2 o C6 o C7 (es. box auto o cantina) accatastata separatamente dall'alloggio;

-      le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, ivi residenti, adibite dagli stessi ad abitazione principale e relativa pertinenza;

-      l'abitazione del coniuge separato, non assegnatario dell'alloggio, solo nel caso in cui lo stesso non possieda altro immobile nel Comune di Collegno adibito ad abitazione principale;

-      l’abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (e non locate);

-      gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a propriet  indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalit  degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

 

4)      Dare atto che la presente deliberazione sar  trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it, o in alternativa, sar  inviata anche su supporto magnetico, costituito da testo e non da immagine, obbligatoriamente in formato Microsoft word, oppure Acrobat PDF, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - Viale Europa 242 - 00144 Roma Eur;

 

5)      Dare atto che le suddette aliquote verranno pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 506/99, secondo le modalit  indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3/DPF;

 

 

 

= = = = ooOOoo = = = =

 

 

Ultimata la relazione, dell’Assessore SCOLARO, il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

 

Dato atto che durante la relazione dell’assessore SCOLARO entra in sala il Consigliere IACOBUCCI; pertanto i presenti sono 31;        

 

          Il Presidente, atteso che nessuno chiede la parola, pone ai voti la proposta;

 

          Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

 

Presenti n. 31;

Votanti n. 23;

Astenuti n. 8 (BARDELLA, BROGLIO, CERETTO, CRIVELLARO, D’AMICO, DI FILIPPO, FICHERA, SARDO)

Voti a favore n. 23;

 

          Pertanto, all’unanimit  dei votanti la proposta è approvata.

 

 

Successivamente

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Con voti, espressi in forma palese risultati come segue:

Presenti n. 29 (Assenti: LAVA, DI FILIPPO);

Votanti n. 22;

Astenuti n. 7 (BARDELLA, BROGLIO, CERETTO, CRIVELLARO, D’AMICO, FICHERA, SARDO)

Voti a favore n. 22;

 

 

D E L I B E R A

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

 

 

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO TOMARCHIO

F.TO PIRRELLO