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DELIBERA

1)       Di stabilire, per l'anno 2008 l’aliquota ICI nella misura unica del 5,75 per mille.

 

2)       Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in € 129,11.

 

3)       Di stabilire l'aliquota per i terreni edificabili nella misura del 7 per mille, con le deroghe di cui alla deliberazione di G.C. n. 6 in data 23.01.2007 ad oggetto: “Valore venale aree fabbricabili, industriali e/o artigianali ai fini del versamento dell’ICI per l’anno 2008”.

 

4)       Di stabilire che eventuali rimborsi verranno effettuati solo per somme superiori a € 51,65.

 

5)       Di prendere atto che l’art. 1, commi 5 e 7, della L.  24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile e che la minore imposta derivata è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.

 

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