OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

         Il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sul riordino della finanza degli Enti Territoriali, in attuazione dell’art. 4 della legge di delega 23.10.1992 n. 421, ha istituito, a decorrere dall’anno 2003, l’imposta comunale sugli immobili.

            Il comma 53 dell’art. 3 della L. 662/96 ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 introducendo sostanziali novità in materia di determinazione dell’aliquota  I.C.I.  dando la facoltà ai Comuni di deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, indipendentemente dalle straordinarie esigenze di bilancio, che in passato consentivano il superamento del limite massimo del 6 per mille. Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di differenziazione dell’imposta, entro  i limiti dal 4 al 7 per mille, in alcuni casi particolari, gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, gli alloggi non locati, quelli posseduti da Enti senza fine di lucro e quelli diversi dall’abitazione.

            Il comma 55, della Legge 662/96, nel sostituire l’art. 8 del D. Lgs. 504/92 stabilisce inoltre, che a partire dall’anno 1997, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta sino al 50% e, in alternativa, la detrazione di Euro 103,29 può essere elevata sino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

            L’art. 58 del D.Lgs. 446/97 ha consentito, inoltre, che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la suddetta detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità.

Lo stesso articolo inoltre, ha ampliato il novero dei soggetti passivi aggiungendo al proprietario e al titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione anche l’enfiteuta e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

            L’art. 53 della L. 388/2000 ha definitivamente legato alla data di approvazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, eliminando i dubbi sorti in passato sui termini in scadenza per i suddetti adempimenti.

            Ai sensi del già citato art. 6 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 662/96 citata, si sancisce che la mancata tempestiva determinazione dell’aliquota di imposta, comporta l’automatica applicazione della misura minima del  4 per mille.

            L’art.7, comma 2bis, del D.L.203/2005 così come convertito nella legge 248/2005 ha previsto l’esenzione ICI degli immobili di proprietà degli enti commerciali e l’art. 133 della legge 266/05 (finanziaria 2006) ha disposto che la norma non effetto retroattivo sui pagamenti già effettuati;

            Con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 29/11/2003, esecutiva, si stabiliva al 5,8 per mille l’aliquota dell’imposta in argomento per l’anno 2004 e si stabiliva la detrazione in Euro 118 per la prima casa.

            E’ stato previsto nel bilancio un gettito I.C.I. complessivo non inferiore a Euro 173.897,43 e la necessità di assicurare tale gettito senza aggravare la posizione dei contribuenti e degli uffici comunali introducendo variazioni che possano rendere incerta e più complessa l’attività di accertamento, inducono a confermare, anche per l’anno 2006 l’aliquota del 5,8 per mille e a stabilire  la detrazione per l’abitazione principale nella misura di Euro 118,00 prevedendo che tale gettito dovrebbe consentire di far fronte alle necessità del bilancio senza incidere negativamente sul fronte delle spese.

            Acquisito  il parere sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

            Visto l’art. 42 comma 2 lett. F) del d. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra pertanto, nelle competenze della Giunta Comunale.

            Con voti unanimi e palesi.

           

DELIBERA

 

         DI STABILIRE  per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, nonché di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di Euro 118,00.

 

            DI DARE adeguata pubblicità al presente  provvedimento al fine di agevolare negli obblighi di imposta gli stessi contribuenti.

 

DI INVIARE la presente alla pubblicazione per estratto sulla  Gazzetta Ufficiale secondo il disposto dell’art. 58, 4 comma della 446/97 e secondo le modalità previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e del 13.02.

 

Inoltre con separata ed unanime votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguile ai sensi dell’art.134 del TUEL.