Deliberazione n° 6 del 18.04.2008

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazioni per l'anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, così come modificato dall’art 1 comma 156 della L. 27/12/2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'aliquota ICI è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, per ogni anno e che in caso di mancata o tardiva adozione entro i termini stabiliti, si applica l'aliquota del quattro per mille.

Richiamato il successivo art. 8 del medesimo D.Lgs. il quale disciplina le riduzioni e le detrazioni d'imposta.

Dato atto:

􀀹 che l’art. 42 – lett. f) del D.Lgs. n. 267/00 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.

􀀹 che l’art. 1, comma 156 della Legge 296/2007 (Finanziaria 2007) modifica l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 504/92 disponendo che per l’ICI l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno, al fine di mantenere invariato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi destinati alla collettività attualmente erogati, fare proprie le considerazioni formulate della deliberazione sopra richiamata, relativamente alla struttura complessiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 e quindi confermare per l'anno in oggetto le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria 6‰

Aliquota ridotta per abitazione principale 6‰

Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2008 la detrazione per abitazione principale, nella quale si risiede anagraficamente, l’importo di €. 129,11.

Recepito il disposto dell’art. 1, comma 5 della legge 24.12.07, n. 244 – Legge Finanziaria 2008 – relativamente alla maggiore detrazione dello stesso prevista;

Dato atto che la detrazione spetta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale come sopra riportato e che nel caso in cui non potesse essere totalmente utilizzata per l’abitazione principale, potrà essere scontata sulle pertinenze purché durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritte in catasto.

Visto l’art. 1 , commi 5 e 7 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che recita:

"All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200

euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»."

Vista la risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008 con la quale il Ministero dell'Economia ha chiarito che l'ulteriore detrazione ICI prevista dall'art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria n. 244/2007 spetta ai contribuenti fin dall'acconto di giugno 2008, e va calcolata non solo sul valore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ma anche sul valore delle pertinenze come tali definite dai singoli regolamenti comunali. Ai fini della quantificazione dell'agevolazione in questione risultano invece ininfluenti eventuali assimilazioni all'abitazione principale che i comuni potrebbero aver previsto per taluni fabbricati come l'uso gratuito a parenti o di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 20.03.2008, con il quale è stato prorogato al 31/05/2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008.

Visto il regolamento relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili adottato con atto di Consiglio Comunale n° 7 del 22/01/1999.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.2.08 di approvazione della bozza di bilancio di previsione 2008 – Relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale 2008/2010;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/00 da parte del responsabile servizi finanziari per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vacha, Rossebastiano, Cattaneo e Maero) su n. 11 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri votanti espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di fissare nella misura del 6 per mille l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2008.

2. Di fissare altresì nella misura del 6 per mille l’aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella quale si risiede anagraficamente, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 2008.

 

3. Di confermare per l'anno 2008 la struttura complessiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili :

Aliquota ordinaria...............................................................6‰

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione prima, nella quale si risiede anagraficamente e una pertinenza ............................................................................6 ‰

2. Di determinare nella misura di € 129,11 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale si risiede anagraficamente, come sopra individuato, da parte del soggetto passivo per le fattispecie consentite, per l'anno 2008.

3. Di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse totalmente utilizzata per l’abitazione principale la parte residua potrà essere scontata sulle pertinenze purché durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritte in catasto.

4. Di stimare, per le considerazioni espresse nella parte narrativa, il gettito complessivo dell’imposta in €. 220.000,00 al lordo del corrispettivo dovuto per commissioni.

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, con la richiesta di pubblicazione, all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it a cura dell’Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Vacha, Rossebastiano, Cattaneo e Maero) su n. 11 consiglieri presenti e n. 7 consiglieri votanti espressi in forma palese.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.lgs. 267/2000.