IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Visto che la Legge (Finanziaria 2007) 27.12.2006 n. 296 al comma 156 ha modificato l’art. 6 , 1° comma del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in merito alla determinazione delle aliquote I.C.I.

 

            Atteso che si rende necessario deliberare alcune modalità operative ed interpretative relative alla gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. al fine di rendere più equa la stessa imposta.

 

            Visto  l’art. 6 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 in materia di riordino delle finanze territoriali e successive norme legislative in materia di I.C.I.;

 

Vista la legge 23.12.1996 n. 662;

 

Visto il D.Lvo 15.12.1997 n. 446;

 

Visto il D.L. 26.01.1999 n. 8;

 

Visto l’art. 30 comma 14 della legge 488/99;

 

Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

 

Vista la legge n. 289/2002;

 

            Ravvisata l’opportunità, sulla base di acquisite informazioni circa i valori di mercato delle aree fabbricabili, di adeguare, per il 2010, il valore a € 50,00 al mq. per le aree residenziali, e ad € 40,00 al mq. per le aree artigianali e commerciali dando atto che nel caso di valore dichiarato (in atti, dichiarazione ecc.) superiore, prevale quest’ultimo.

 

            Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. n. 267/2000

 

            Con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

 

                                                            D E L I B E R A

 

Di determinare le seguenti modalità operative ed interpretative relative alla gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili,  I.C.I.:

 

1 - dalla data 01 gennaio 1998 si considerano regolari i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

 

2 - Il valore dei terreni edificabili (salvo situazioni particolari) da indicare al fine del conteggio dell’I.C.I. non dovrà essere inferiore a € 50,00 al mq. per le aree residenziali ed a € 40,00 al mq. per le zone artigianali e commerciali;

 

3 - Di dare atto che in caso di valori dichiarati superiori a quelli di cui al punto precedente, prevalgono tali valori superiori;

 

4 - dalla data del 01 gennaio 2003 si considera pertinenza dell’abitazione n. 1 autorimessa classificata al catasto urbano cat. C6;

 

5 - dalla data del 01 gennaio 2003 sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito esclusivamente ai figli o genitori del proprietario;

 

6 - Di confermare per l’anno finanziario 2010 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella seguente percentuale :

 

aliquota del 5,5 per mille;

 

detrazione 1^ casa € 129,11

 

7 - Di esentare inoltre tutti i fabbricati che risultano essere strumentali all’attività agricola, presenti nel territorio comunale e adibiti a cascine e fienili.

 

8 - Di provvedere, nel rispetto dell’art. 58 comma 4 del D. Lvo n. 446/97 a dare la più ampia pubblicità alla presente deliberazione come previsto dalla normativa vigente in materia.