COMUNE DI BAVENO   (Prov. del Verbano Cusio Ossola)
Deliberazione n’  22 del 10.03.2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2005
 
 LA GIUNTA COMUNALE
 
            Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con atto del Consiglio Comunale n’ 73 del 10.12.1998, esecutiva dal 19.01.1999, con entrata in vigore dal 01.01.1999, predisposto ai sensi del D.Leg.vo 504/92 e s.m.i. nonché degli articoli 52 – 58 e 59 del D.Leg.vo 15.12.1997, n’ 446;
 
            Tenuto conto del termine di approvazione delle tariffe, tasse ed imposte, coincide con il termine di approvazione del Bilancio per l’anno 2005
           
            Vista la precedente deliberazione n’ 111 del 18.12.2003 con la quale venivano confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
           
            Visto il prospetto, allegato al presente atto, delle aliquote per l’anno 2005 che si ritiene  confermare  nelle stesse misure degli anni precedenti;
 
            Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
 
            All’unanimità dei voti:
 D E L I B E R A
 
1)      Di approvare, confermandole nelle stesse misure, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 indicate nell’allegato prospetto.
 
2)      Di rendere noto il testo della presente deliberazione mediante pubblicazione  sul sito internet del Comune, del Ministero delle Finanze e sul sito dell’ancicnc.
 
*************************
 
           
 
 
 
 
COMUNE DI BAVENO
(Prov. del Verbano Cusio Ossola)
ALIQUOTE  ICI  ANNO 2005
(Delibera di G.C. n’ 22  del 10.03.2005)
 
A)    Abitazione  principale  "5  per mille"
 (Viene  considerata  abitazione principale quella nella quale  il contribuente  che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto  o altro diritto reale, vi dimora abitualmente)
Ø      Ai sensi dell’art. 22 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sono equiparate alla abitazione principale:
a)      Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
b)      Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
c)      Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
d)      L’abitazione locata con contratto registrato a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale.
1.       Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione principale. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, anche se ad uso delle persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, (C/6) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte, e simili), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
2.       Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari, il cui proprietario risulti residente nel Comune,  concesse in uso gratuito:
a)      Ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, residenti, (genitori, fratelli e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti)
b)      Al coniuge separato o divorziato e suoceri,  residenti.
Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Leg.vo 504/92 e s.m.i., ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Leg.vo. La detrazione che spetta all’abitazione principale, può essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze per la parte dell’importo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
N.B. La detrazione di EURO 103,29 compete solo per l’abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e non per le altre tipologie di abitazione come su indicate.
I proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n’ 431, applicano, per tali unità immobiliari l’aliquota agevolata del 2 per mille.
B)    Alloggi tenuti a disposizione del proprietario non residente, comprese le pertinenze (seconde case utilizzate per vacanze) -  Alloggi vuoti non locati, comprese le pertinenze (sia il proprietario residente o non residente)  “7 per mille”.
C)    Immobili di enti senza scopo di lucro "5 per mille".
D)    Per tutte le altre tipologie di immobili diversi da quelli suindicati “6 per mille”.