IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

Omissis

 

D E L I B E R A

 

 

1) Di proporre che, per l’anno 2011, siano confermate le aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili e la detrazione per l’abitazione principale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2008  per l’anno 2008, e confermate con successive deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.03.2009 per l’anno 2009 e n.  12 del 29/04/2010 per l’anno 2010, come di seguito riportate:

- 6 per mille per l'abitazione principale

- 6,7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili (per tutti gli altri casi);

- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,30;

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art.1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in legge 24.07.2008 n. 166 l’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs 30.12.1992 n. 504 non si applica all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992;

 

3) Di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione delle predette aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011, nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, del 6,7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili (per tutti gli altri casi) e con una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,30;

 

omissis.