COMUNE  DI  CESARA  (VB)
ESTRATTO DELIBERA DI  G. C.  N°  11 DEL  07.2.2005
 
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                 LA GIUNTA COMUNALE

 
 
PREMESSO che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata determinata come segue :
-          con delibera di G.C. N° 32 del 20.02.1993 per l’anno d’imposta 1993 veniva fissata nel 5,0 per mille
-          con successive delibere di G.C. N° 128 del 23.10.1993, per l’anno 1994 e con delibera di G.C. N° 130 del 19.09.1994 per l’anno 1995 si confermava nel 5,0 per mille,
-          con delibera di G.C. N° 163 del 5.12.1995 per l’anno 1996 fissata nel 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,0 per mille per le altre unità immobiliari,
-          con delibera di G.C. N° 25 del 1.02.1997 per l’anno 1997 confermata nel 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,0 per mille per le altre unità immobiliari,
-          con delibera di G.C. N° 19 del 27.01.1998 per l’anno  1998 si confermavano le aliquote dell’anno precedente,
-          con delibera di C.C. N° 2 del 4.03.1999 per l’anno 1999 veniva fissata un’aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,5 per mille per le altre unità immobiliari,
-          con delibera di C.C. N° 3 del 23.02.2000 per l’anno 2000 si confermavano le aliquote dell’anno precedente,
-          con delibera di Giunta Comunale N° 5 del 01.02.2001 per il 2001, con delibera di Giunta Comunale N° 2 del 07.02.2002 per l’anno 2002, con delibera di Giunta Comunale N° 12 del 13.02.2003 per l’anno 2003 e con delibera di G.C. N° 9 del 21.02.2004 per l’anno 2004 venivano confermate le aliquote dell’anno precedente,
 
VISTA la legge 23.10.1992, N° 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
 
VISTO il Titolo 1 del D.Lgs. 30.12.1992, N° 504 attuativo della delega;
 
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. N° 267/00 a norma del quale è riservata al Consiglio Comunale la competenza in ordine all’istituzione e all’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
RITENUTO, per quanto sopra, che la determinazione delle aliquote dei tributi rientri nella competenza della Giunta Comunale;
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, N° 446;
 
DATO ATTO che :
-         presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli,
-         soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione degli stessi,
-         l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili, la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso,
-         per l’anno 2005 la deliberazione deve essere adottata entro il 28.02.2005 come previsto dal D.L.  del 30.12.2004, N° 314  (termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005);
 
 
VISTI i proventi accertati per l’anno 2004 relativi all’Imposta comunale in parola;
 
RITENUTO pertanto opportuno mantenere invariate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nella seguente misura :
-         Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,
-         Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 6,5 per mille;
come determinate nella delibera di G.C. N° 12 del 13.02.2003;
 
RITENUTO inoltre di proporre al Consiglio Comunale di confermare anche per l’anno 2005  l’importo di euro 155,00 per la detrazione per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione;
 
VISTO il D.Lgs. 504/1992;
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

 

 

                                          DELIBERA

 
 
1.      Di determinare per le motivazioni di cui in premessa l’aliquota dell’Imposta Comunale – I.C.I. per l’anno 2005 come segue :
- Aliquota 5,5 per mille per unità abitativa adibita ad abitazione principale,
           - Aliquota del 6,5 per mille per ogni altra unità immobiliare diversa    
             dall’abitazione principale;
2.      Di dare pubblicazione della determinazione delle aliquote di cui sopra mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.