Deliberazione di Giunta n. 12 del 01.03.2006

 

Oggetto: Conferma aliquote e detrazione ICI per l’esercizio 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro disciplina in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ed in particolare l’art. 6, comma 1 dello stesso, il quale stabilisce che annualmente venga deliberata, con effetto per l'anno successivo, la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonché della detrazione d'imposta da applicarsi per l'abitazione principale eventualmente in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (Euro 103,30), applicandosi altrimenti l’aliquota minima del 4 per mille;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale il termine per deliberare in genere le aliquote e le tariffe di tutti i tributi locali è stato stabilito in via generale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 1, comma 155 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui disposto ha differito al 31 marzo 2006 il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio medesimo;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI applicate nell’esercizio 2005, ovverosia del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e del 7 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, nonché per tutti gli altri fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;

 

Visto che il competente responsabile di servizio ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

All’unanimità

 

D E L I B E R A

 

 

1. Di confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI applicate nell’esercizio precedente, e precisamente:

-         immobili adibiti ad abitazione principale:                                            aliquota 6 per mille;

-         immobili non adibiti ad abitazione principale, altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli:                                                                                                aliquota 7 per mille;

 

2. Di confermare in € 103,29, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la sua destinazione, la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3. Di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, copia della presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it.

 

        o – o – o – o – o –

 

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

 

Per la regolarità tecnica

f.to FRANCINI Giovanni