Ritenuto che l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 venga stabilita nel modo seguente:

 

A) I.C.I. abitazione principale (cosiddetta prima casa)                             6 per mille

 

B) Immobili diversi dalle abitazioni                                                            6 per mille

 

C) I.C.I. abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione                           7 per mille

 

principale sia locata che non locata (cosiddette seconde case)                             

 

D) Detrazione per l’abitazione principale                                       € 129,11

 

E) Detrazione per pensionati con reddito familiare annuo                        € 258,22

sino a €.8.000,00 possessori/usufruttuari di unico immobile

adibito ad abitazione principale su istanza documentata.                                          

 

Sono equiparate all’abitazione principale, come inteso dall’art.8, comma 2, D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

a)      l’unità immobiliare, posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l’abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.