Visto l’art. 151, comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, da parte degli Enti Locali.

 

Visto l'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 che ha differito al 28 febbraio 2005 il predetto termine.

 

Atteso che l’art. 4 del D.Lgs 446/97 stabilisce che le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 08.11.1994 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

 

Visto l’art. 3, comma 61 della Legge 28.12.1995 n. 549 il quale ha modificato gli importi minimi della tariffa della tassa per occupazione temporanea di suolo pubblico, di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n.507.

 

Ricordato che l’art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 prevede, a decorrere dall’anno 1993, l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

Visto l’art. 6, comma 2°, del citato D.Lgs. n. 504/92 per il quale l’aliquota, deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio.

 

Ricordato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 25.02.00, aveva confermato, per l’anno 2000, l’applicazione dell’ICI con aliquota al 4,00 per mille, con la detrazione per l’abitazione principale fino all’importo di £. 200.000 (€ 103,29), aumentato a £. 300.000 (€ 154,94), per i proprietari aventi reddito inferiore al minimo vitale determinato annualmente dalla Giunta, rapportato all’ISEE.

 

Ricordato che con l’istituzione dell’Imposta Regionale sulle attività Produttive (I.R.A.P.), di cui al D.Lgs. 15.12.1997, n. 44 sono stati aboliti i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, l’I.L.O.R., l’Imposta sul patrimonio netto delle imprese, la tassa sulla partita I.V.A., l’I.C.I.A.P. e le tasse di concessione comunale.

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 in data 22.12.1993, con la quale è stato istituito il canone dovuto dagli insediamenti civili per il servizio di fognatura e depurazione, ai sensi degli art. 16 - 17 - 17 bis/ter della legge 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, le tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione delle acque così come stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.98, confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.00.

 

Richiamata, per quanto concerne l’adeguamento dei diritti di segreteria di cui al comma 10 dell’articolo 10 della legge 19.03.1993, n° 68, la deliberazione di giunta comunale n. 24 del 21.01.1997 e n. 7 del 24.01.2003.

 

Preso atto che il comma 50 dell’art. 1 della Legge 30/12/2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) ha elevato il valore minimo ad € 51,65 (e massimo a € 516,46) dei diritti per l’autorizzazione edilizia nonché denuncia di inizio attività, con esclusione di quella per l’eliminazione della barriere architettoniche.

 

Ritenuto peraltro di stabilire l’importo nel valore minimo con arrotondamento all’euro superiore (€ 52,00), tenuto conto del dovuto aggiornamento biennale, mentre si confermano le misure vigenti per il 2004 per i diritti di cui alle deliberazioni di giunta comunale n. 24 del 21.01.1997 e n. 7 del 24.01.2003, con arrotondamento all’euro superiore, come allegato prospetto.

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2003 avente ad oggetto: "Istituzione diritti per rilascio cartografia su supporto magnetico".

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31.10.2003 avente ad oggetto: "Istituzione contributo per il rilascio copie su supporto informatico di strumenti urbanistici".

 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 37 del 16.02.1994 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Istituzione e determinazione classe".

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 02.09.1994 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità servizio delle pubbliche affissioni".

 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 117 del 06.06.1995 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Applicazione tariffe".

 

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 154 del 04.07.1997 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe tassa smaltimento rifiuti per l’anno 1998".

 

Richiamata la propria delibera n. 42 del 31.10.1995 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni".

 

Considerato:

-         per l’anno 2004 le tariffe sono rimaste inalterate, mentre sono notevolmente incrementati i costi per lo smaltimento dei rifiuti;

-         essendo la gestione della raccolta e smaltimento rifiuti, necessariamente, per obbligo di Legge, demandata ad organismi sovracomunali (Consorzio) che si avvalgono di apposite Società (S.p.A.), si riduce la possibilità di un controllo più attento e diretto da parte del Comune, anche in relazione ad economie ed attenzione al levitare dei costi;

-         la cessazione dell’attività della discarica di Domodossola comporta incremento nei costi di smaltimento (basti pensare all’onere per il trasporto fuori provincia!);

-         le attuali disposizioni di Legge impongono almeno la copertura dei costi con il cinquanta per cento dai proventi tariffari, mentre nell’arco di un triennio addirittura è prescritta la totale copertura dei costi!.

 

Ritenuto pertanto indispensabile l’incremento minimo del 20 per cento della TARSU, a decorrere dal 01/01/2005.

 

Richiamata la propria delibera n. 179 del 26.11.1993 avente ad oggetto: "Legge 28 febbraio 1990, n. 38 - art. 14. Tariffa erogazione acqua potabile. Rideterminazione tariffe".

 

Dato atto che anche nel corso dell’anno 2005 si proseguiranno gli accertamenti iniziati nel 2001 dei tributi e dei proventi (controlli incrociati, catasto elettrico, requisiti fabbricati rurali, controllo autodenunce ecc.), con significativo recupero delle aree di evasione ed elusione.

 

Ritenuto per il resto, di confermare per l’anno 2005 le tariffe vigenti nel 2004, onde evitare minori entrate che comporterebbero difficoltà di assestamento del Bilancio.

 

Visto che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito con modifiche  nella legge 26.04.1983, n. 131, per l’incremento della gestione finanziaria è stato fatto obbligo ai Comuni, con il dispositivo dell’art.6, di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio di Previsione, la misura percentuale dei costi di tutti servizi a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe e contribuzioni ed entrate specificatamente destinate.

 

Rilevato inoltre che con deliberazione consiliare n° 25 del 01/08/1991 sono state fissate le tariffe relative alle concessioni cimiteriali incrementate del 5% con la deliberazione consiliare n° 12 del 27/01/98, mentre con la deliberazione consiliare n° 12 del 15/06/2001 sono state istituite le tariffe ai servizi di inumazione, esumazione e cremazione.

 

Considerato che risultano attualmente vigenti le seguenti tariffe:

CELLETTA OSSARIO

96,58

LOCULO 1^ e 4^ FILA

838,73

LOCULO 2^ e 3^ FILA

1.161,51

CAPPELLE DI FAMIGLIA

1.290,63

TOMBE A DURATA 50/LE

245,83

INUMAZIONE (per intervento)

25,82

ESUMAZIONE ORDINARIA (per intervento)

25,82

 

Ritenuto di adeguare le predette tariffe nei seguenti importi:

CELLETTA OSSARIO

150,00

LOCULO 1^ e 4^ FILA

1.100,00

LOCULO 2^ e 3^ FILA

1.500,00

CAPPELLE DI FAMIGLIA

3.500,00

TOMBE A DURATA 50/LE

350,00

INUMAZIONE (per intervento)

1,00

ESUMAZIONE ORDINARIA (per intervento)

30,00

 

Atteso che ai sensi dell’art.6, 2° comma, del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito con modifiche  nella legge 26.04.1983, n. 131, devono essere definite anche le tariffe e contribuzioni a domanda individuale.

 

Visto che il Ministero dell’Interno con decreto in data 31.12.1983 ha individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale.

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 20.10.1991 F.L. n. 35/91.

 

Rilevato che il servizio di lampade votive e la gestione del Centro turistico vengono affidati in concessione.

 

Evidenziato che a norma dell’art.45 del D.Lvo 30.12.1992, n. 504 sono sottoposti ai controlli centrali sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

 

Ricordato che questo Comune sulla base dell’apposito certificato a corredo del Rendiconto es. 2003 non risulta strutturalmente deficitario.

 

Rilevato peraltro come sussista l’obbligo dell’individuazione dei servizi a domanda individuale ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000.

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 10.06.2003 avente ad oggetto: "Istituzione tributo ingresso al Museo mineralogico comunale".

 

Considerato che i predetti servizi, gestiti da questo Comune, possono essere riassunti dal prospetto seguente che evidenzia anche le spese e le entrate previste nel Bilancio del corrente esercizio finanziario che deve essere approvato:

SERVIZI

COSTI

ENTRATE

Centro Estivo/Corso nuoto

€ 4.000,00

€ 3.500,00

Museo mineralogico comunale

€ 1.000,00

€ 800,00

 

Accertato che il costo complessivo dei servizi viene coperto adeguatamente, ritenuto pertanto di non procedere ad alcun aumento di tariffe.

 

Ritenuto inoltre di confermare in € 5,00 la misura del rimborso delle spese per il rilascio di copia delle liste elettorali su floppy disk o tramite altri mezzi informatici, e nella misura di € 10,00 per rilascio di copia cartacea.

 

Atteso che anche per l’esercizio 2005 si verifica un decremento nei trasferimenti da parte dello Stato, che questo anno risulta particolarmente pesante, pregiudicando interventi ed opere che dovranno essere attivate in futuri esercizi.

 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizo sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare per l’anno 2005 la misura delle tariffe e i proventi come in premessa illustrato compresa la misura di € 154,94 della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale, esclusivamente per i proprietari aventi reddito inferiore al minimo vitale determinato annualmente dalla Giunta.

 

2.      Individuati come in premessa i servizi pubblici a domanda individuale, sono determinate le relative tariffe e misure delle contribuzioni come in premessa evidenziato.

 

3.      Di aumentare le tariffe per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi nella misura del 20%, a decorrere dal 01/01/2005, come tabella allegata.

 

4.      Di adeguare le tariffe delle concessioni cimiteriali come in premessa evidenziato e riportate nella tabella allegata.

 

5.      Di aggiornare i diritti di segreteria di cui al comma 10 dell’articolo 10 della legge 19.03.1993, n° 68 come in premessa evidenziato e riportati nella tabella allegata.

 

6.      Di confermare in € 5,00 la misura del rimborso delle spese per il rilascio di copia delle liste elettorali su floppy disk o tramite altri mezzi informatici, e nella misura di € 10,00 per rilascio di copia cartacea.

 

7.      Di trasmettere la presente, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ai Capigruppo Consiliari.

 

8.      Di dichiarare la presente delibera, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000