Omissis

 
DELIBERA
 
 
- di fissare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e la seguente detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
- 5,5 permille per:
 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e seguenti unità immobiliari equiparate alla prima casa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell’imposta Imposta  Comunale sugli Immobili:
a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
b) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 ( depositi, cantine e similari), C/6 ( stalle, scuderie, rimesse e autorimesse ) e C/7 ( tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
c) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado ( genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); al coniuge, ancorché separato o divorziato; agli affini entro il secondo grado ( suoceri, generi e nuore, cognati);
- 6,5 permille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale o possedute in aggiunta all’abitazione principale ( seconde case);
-  7 permille per tutte le aree edificabili;
 
- Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 108,50.