Omissis

 

DELIBERA

 

 

- di fissare , per l’anno 2006,  le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e la seguente detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

 -5,5 permille per:

 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed alle unità immobiliari equiparate alla prima casa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell’I.C.I. , ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale rientranti nelle categoria catastali A1, A7 e A10, ai quali deve essere applicata la seguente aliquota: 6,25 permille.

Sono equiparate alla prima casa:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

b) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.

Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 ( depositi, cantine e similari), C/6 ( stalle, scuderie, rimesse e autorimesse ) e C/7 ( tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.

c) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito: a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado ( genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); al coniuge, ancorché separato o divorziato; agli affini entro il secondo grado ( suoceri, generi e nuore, cognati)

- 6,75 permille per:

 le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale (C/2 - depositi, cantine e similari -, C/6 - stalle, scuderie, rimesse e autorimesse -, C/7 - tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) - non pertinenziali all’abitazione principale o possedute in aggiunta all’abitazione principale ( seconde case) ad esclusione delle unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C1 e D1 (capannoni artigianali, industriali e commerciali) e cat. D2 ( alberghi e pensioni) ai quali deve essere applicata la seguente aliquota: 7 permille

-7  permille per tutte le aree edificabili.

-Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 108,50