Delibera C.C. n.2 del 31.03.2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato il primo comma dell’art.6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, come modificato da ultimo dall’art.1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è approvata dal 1 Gennaio 2007 dal Consiglio Comunale;

 

Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art.1 della sopraccitata Legge finanziaria 2007 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.12.2007, che ha differito il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli enti locali al 31.03.2008;

 

Visto il comma 173 dell’art.1 della Legge finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art.8 del Decreto Legislativo n.504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo ICI, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

Visto l’art.1, comma 5, della Legge 449/1997 che concede la facoltà di fissare aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità inagibili o inabitabili, o interventi di recupero immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

Visto il comma 5 dell’Art. 1 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di € 200,00; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella già prevista di € 103,29;

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

 

Con voti favorevoli n° 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, su n° 10  presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

 

1) Di  stabilire, per l'anno 2008, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura

seguente:

 

 

- principale abitazione                                                           5   per mille

 

- aliquote diversificate:

 

  altri immobili (comprese le aree fabbricabili)                      7    per mille

 

- immobili oggetto di  interventi di cui

  all'Art. 1 comma  5 legge 449/97                                        4   per mille

 

2) Di stabilire, altresì, la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di € 154,94;

 

3) Di stabilire una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di € 200,00; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella già prevista di € 103,29;

 

 

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio tributi della pubblicazione della presente Deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come da istruzioni diramate con circolare in data 16.04.2003 n.3/DPF.

 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento, attesa l’urgenza e in conformità al distinto voto palese ed

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 1° del D. Lgs. n°267/2000.