OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili anno 2005: approvazione aliquote e relativa detrazione.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che il decreto legge del 30.12.04 n. 314 ha prorogato al 28.02.2005 il termine per approvare il bilancio per l'anno 2005 e l' art. 53, comma 16, della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 488/2001 (legge finanziaria per il 2002) ha statuito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali ed i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per di approvazione del bilancio di previsione;


 

Richiamata la delibera n. 63 del 05/02/2004 che fissava le aliquote e la detrazione per l'anno 2004;

 

Ritenuto opportuno per l'anno 2005:

 

1. confermare le aliquote in vigore nell'anno 2004, cioè:

 

5,5 per mille aliquota ordinaria per

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza ad uso esclusivo della stessa

- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione

- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori, figli, coniuge, fratelli e sorelle);

6 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C (negozi, magazzini, laboratori e tettoie e garage), D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);

6,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, non locate;

4,5 per mille a favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi locali).

 

2. fissare la detrazione per abitazione principale ad euro 104, da riconoscere anche ad immobili concessi in comodato gratuito a seguito di scambio reciproco degli stessi tra parenti in linea retta entro il grado (genitori/figli), che siano ivi residenti e che non usufruiscano già di detrazione per abitazione principale su altro immobile,

3. elevare tale detrazione ad euro 260 per i soggetti iscritti personalmente nell'elenco di coloro che godono di assistenza continuativa da parte del Comune e per i pensionati soli o con coniuge, proprietari unicamente della casa di abitazione e di eventuale garage di pertinenza, che abbiano come unico reddito una pensione di importo non superiore al trattamento minimo, o la pensione sociale o l'assegno sociale.

 

Considerato che nel 2005 l'imposta comunale sugli immobili, con l'applicazione delle aliquote sopra descritte determinerà un gettito netto totale presunto di euro 5.970.000,00 circa;

 

 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e il visto di legittimità del segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lettera D), del medesimo D. Lgs.;

 

Per propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

DELIBERA

 

- Di stabilire al fini ICI per l'anno 2004 le seguenti aliquote:

 

5,5 per mille aliquota ordinaria per

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed una pertinenza ad uso esclusivo della stessa

- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione

- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a familiari

ivi residenti (genitori, figli, coniuge, fratelli e sorelle);

6 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C (negozi, magazzini, laboratori e tettoie e garage), D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);

6,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, non locate;

4,5 per mille a favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi locali).

 

2. fissare la detrazione per abitazione principale ad euro 104, da riconoscere anche ad immobili concessi in comodato gratuito a seguito di scambio reciproco degli stessi tra parenti in linea retta entro il grado (genitori/figli), che siano ivi residenti e che non usufruiscano già di detrazione per abitazione principale su altro immobile,

3. elevare tale detrazione ad euro 260 per i soggetti iscritti personalmente nell'elenco di coloro che godono di assistenza continuativa da parte del Comune e per i pensionati soli o con coniuge, proprietari unicamente della casa di abitazione e di eventuale garage di pertinenza, che abbiano come unico reddito una pensione di importo non superiore al trattamento minimo, o la pensione sociale o l'assegno sociale.