DELIBERA

 

 

1) di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili:

Aliquota ordinaria al 6,5 (sei virgola cinque) per mille.

 

Aliquota ridotta  al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza per ciascuna categoria C2, C6 e C7 ad uso esclusivo della stessa;

Aliquota ridotta  al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per gli assimilati all’abitazione principale (per il solo fabbricato ad uso abitativo e non per le sue pertinenze) ovvero (art. 8 c.2 del Regolamento Comunale  ICI):

Al fine di godere dell’assimilazione all’aliquota ridotta dovrà essere presentata apposita istanza su specifici modelli entro il termine della scadenza di versamento ICI (16 giugno e 16 dicembre) più prossima al verificarsi della variazione.

 

Aliquota ridotta al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille a favore degli immobili concessi in locazione ad un soggetto persona fisica a titolo di abitazione principale ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi locali). I soggetti interessati, per poter applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso.

 

2) di elevare la detrazione per abitazione principale ad euro 124 (centoventiquattro). La detrazione è da riconoscere anche alle abitazioni ubicate nel territorio comunale concesse in comodato gratuito a seguito di scambio reciproco delle stesse tra parenti in linea retta entro il grado (genitori/figli), che siano ivi residenti e che non usufruiscano già di detrazione per abitazione principale su altro immobile. Al fine di godere della detrazione in ipotesi di “scambio reciproco”, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza su specifici modelli entro il termine dell’acconto ICI (16 giugno).

 

3) di elevare tale detrazione ad euro 260 per i pensionati soli o con coniuge, proprietari unicamente della casa di abitazione e di eventuali pertinenze (un C2, un C6 ed un C7) (su tutto il territorio nazionale), che abbiano come unico reddito una pensione di importo non superiore al trattamento minimo, o la pensione sociale o l'assegno sociale.

 

4) di riconoscere la maggiore detrazione ai soggetti passivi portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 o ai soggetti passivi, nel cui stato di famiglia sia compreso un portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/92 purchè sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

      - possesso unicamente della casa di abitazione e di eventuali pertinenze (un C2, un C6 ed un C7) su tutto il territorio nazionale relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare;

      - certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria ASL

      - reddito annuale complessivo familiare ai fini IRPEF, nell’anno 2006, non superiore a € 40.000 al lordo delle imposte per un nucleo famigliare di due soggetti, compreso il portatore di handicap (stesso stato di famiglia), aumentando tale limite di € 10.000 lordi per ogni componente in più;

 

Per usufruire della maggiore detrazione di cui ai punti 3) e 4) i soggetti interessati dovranno presentare apposita certificazione corredata di documentazione entro il termine dell’acconto ICI (16 giugno).