CITTA’ DI VERBANIA

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) – ANNO 2009



ALIQUOTE

ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 ‰

ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 ‰ e DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per abitazione principale è di €. 124,00 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.

ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 ‰

Al fine di godere dell’aliquota ridotta dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine della scadenza di versamento ICI più prossima al verificarsi della variazione. Il venir meno al diritto dell’aliquota ridotta dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini.

ALIQUOTA RIDOTTA 4,5 ‰


VERSAMENTI

La prima rata in acconto deve essere versata entro il 16 giugno 2009 ed è pari al 50% dell’imposta dovuta. Entro tale data può essere versata l’imposta in unica soluzione.

La seconda rata a saldo deve essere versata entro il 16 dicembre 2009.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se maggiore di 49 centesimi.

Il versamento minimo complessivo annuale (acconto + saldo od unica soluzione) è fissato ad €. 10 (dieci).


ESCLUSIONI

Si ricorda che il D.L. 93/08 convertito con L. 126/08 ha escluso dall’ICI le seguenti tipologie di immobili (eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9):


Sono altresì escluse le pertinenze relative alle abitazioni sopra elencate, così come individuate dal regolamento comunale (art. 9) ovvero una per ciascuna categoria :

nr. 1 autorimessa o un posto auto (censiti nella categoria catastale C/6);

nr. 1 cantina o soffitta (censite nella categoria catastale C/2);

nr. 1 tettoia (censite nella categoria catastale C/7).

Coloro che non hanno versato l’imposta per le ulteriori pertinenze, ritenendole impropriamente escluse, devono provvedere al versamento relativo all’anno 2008 con ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.


L’estensione dell’esclusione dal versamento non è consentita nei casi di :

Coloro che sulla base delle precedenti indicazioni fornite non hanno versato l’imposta devono provvedere al versamento relativo all’anno 2008 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine del 16/12/2009.



Maggio 2009 L’Amministrazione Comunale