IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) – ANNO 2011

Gentile Contribuente,

con la presente, oltre a ricordarle l’approssimarsi della scadenza per il versamento dell’imposta ICI,

desideriamo evidenziarle gli elementi essenziali necessari al corretto adempimento degli obblighi tributari

per l’anno 2011.

Nel caso non fosse più contribuente ICI della Città di Verbania o si trovasse nel caso di esenzione dal

pagamento dell’imposta, la preghiamo di non considerare la presente.

Si ricorda infatti che il D.L. 93/08 convertito con L. 126/08 ha esentato dall’ICI le seguenti tipologie di

immobili (eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9):

- l’abitazione nella quale il soggetto passivo persona fisica con i propri familiari ha fissato la propria

residenza anagrafica;

- l’abitazione appartenente a cooperative edilizie con proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei

soci assegnatari;

- l’abitazione posseduta dal soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

- l'abitazione posseduta dal contribuente che a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della

casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà

o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situata nel Comune di

Verbania e a condizione che venga presentata la dichiarazione ICI;

- l’abitazione concessa in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori-figli, fratelli-sorelle). L’esenzione in

questo caso resta subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il

termine della scadenza del versamento ICI più prossima al verificarsi della variazione se non già

presentata.

Sono altresì esenti le pertinenze relative alle abitazioni sopra elencate, così come individuate dal

regolamento comunale (art. 9) ovvero una per ciascuna categoria :

nr. 1 autorimessa o un posto auto (censiti nella categoria catastale C/6);

nr. 1 cantina o soffitta (censite nella categoria catastale C/2);

nr. 1 tettoia (censita nella categoria catastale C/7).

L’esenzione dal pagamento spetta in rapporto al periodo durante il quale sussiste la destinazione ad

abitazione principale e, in caso di più contitolari, spetta solo a coloro che utilizzano l'immobile come

abitazione principale. L’esenzione relativa all’unità immobiliare concessa in uso gratuito spetta in rapporto

al periodo durante il quale il familiare è residente, per la relativa quota di possesso, solo al soggetto

passivo il cui rapporto di parentela sia quello indicato in regolamento ovvero genitori-figli,fratelli-sorelle.

L’esenzione dal versamento non è consentita nei casi di:

- abitazioni locate con contratto registrato a soggetto persona fisica residente anagraficamente

nell'immobile;

- abitazioni locate con contratto registrato a soggetto persona fisica non residente;

- abitazioni concesse in comodato a persone non rientranti nella linea genitori-figli, fratelli-sorelle;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero;

- immobili di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

ALIQUOTE

Le aliquote determinate per l’anno di imposta 2011, invariate rispetto all’anno 2010, sono le seguenti:

ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 ‰

ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 ‰ e DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative

pertinenze limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7

ad uso esclusivo dell’abitazione stessa da individuarsi con apposita istanza se non già presentata e non

variata.

Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti

all’estero, purché non risulti locata e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità immobiliare per

ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6, C/7 ad uso esclusivo dell’abitazione stessa da individuarsi con

apposita istanza se non già presentata e non variata.

La detrazione per abitazione principale è di €. 124,00 da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta

destinazione e ripartita tra gli aventi diritto.

ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 ‰

Per l’unità immobiliare ad uso abitativo classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 concessa

in uso gratuito a familiari ivi residenti (genitori-figli, fratelli-sorelle).

Per l’unità immobiliare ad uso abitativo locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica

residente anagraficamente nell'immobile.

Al fine di godere dell’aliquota ridotta dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio

entro il termine della scadenza di versamento ICI più prossima al verificarsi della variazione se non già

presentata e non variata. Il venir meno al diritto dell’aliquota ridotta dovrà essere comunicata con le stesse

modalità ed entro gli stessi termini.

ALIQUOTA RIDOTTA 4,5 ‰

Per gli immobili concessi in locazione ad un soggetto persona fisica a titolo di abitazione principale ai

sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi

accordi locali) e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle

seguenti categorie C/2, C/6, C/7 come indicato in contratto. I contribuenti devono presentare o spedire

tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso da

allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista. Qualora la presentazione/spedizione

avvenisse in data successiva, l'aliquota ridotta decorrerà, sussistendone i requisiti, dalla data di

presentazione all'ufficio ICI.

VERSAMENTI

La prima rata in acconto deve essere versata entro il 16 giugno 2011 ed è pari al 50% dell’imposta

dovuta. Entro tale data può essere anche versata l’imposta in unica soluzione con possibilità di conguaglio

entro il termine della rata di saldo in caso di variazioni che si dovessero verificare nel secondo semestre.

La seconda rata a saldo deve essere versata entro il 16 dicembre 2011.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore o

uguale a 49 centesimi, per eccesso se maggiore o uguale a 50 centesimi.

Il versamento minimo complessivo annuale (acconto + saldo od unica soluzione) è fissato ad €. 10 (dieci).

Per errori nel versamento rispetto all'importo o alla scadenza, è possibile ricorrere al ravvedimento

operoso.

l pagamento dei bollettini postali potrà avvenire presso tutti gli uffici postali oppure gratuitamente presso

la Banca Popolare di Sondrio agenzia di Pallanza Largo Tonolli n. 34 o di Intra Piazza Ranzoni n. 27.

I bollettini completi dei dati anagrafici e del codice fiscale sono stati allegati solo a coloro che nel

2010 hanno utilizzato tale modalità di pagamento. Qualora non volesse avvalersi del pagamento

tramite modello F24 o avesse variato la residenza, la preghiamo di usufruire di bollettini in bianco

disponibili presso l’ufficio tributi del nostro Comune o presso gli uffici postali.

L’ufficio tributi con sede in Via F.lli Cervi, 5 riceve dal lunedì al venerdì ore 11:00 -13:00 ed il martedì

pomeriggio ore 14:30 -16:00. E’ possibile prenotare un appuntamento al di fuori di questi orari telefonando

ai seguenti numeri: 0323-542424 - 542427 - 542428 - 542429 – 542430.

E' possibile inoltre consultare il sito Internet del Comune di Verbania all'indirizzo www.comune.verbania.it

alla sezione “Servizi al cittadino” - “Tributi” per ulteriori chiarimenti e/o modulistica.