AVVISO PER IL VERSAMENTO I.C.I. ANNO 2011

 

 

Quando versare l'imposta per l'anno in corso

 

 

Ø  Versamento acconto entro il 16 giugno 2011 (pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente art. 18 L. 23.12.2000, n. 388).

 

Ø  Versamento saldo entro il 16 dicembre 2011 (deve essere pagato il saldo dell'imposta I.C.I. ancora dovuta per l'intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - art. 18 L. 23.12.2000 n. 338).

 

 

 

ALIQUOTE ANNO 2011

 

 

a)    ABITAZIONE PRINCIPALE: ALIQUOTA 4,5 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 103,29 (solo per le unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 ai sensi dell'art. 1 del D.L n° 93 del 27.5.2008);

 

b)    ABITAZIONI CONCESSE in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 2° grado e relativa pertinenza esente D.L. 93/2008 (sulla base del Regolamento Comunale);

 

c)     SECONDE CASE E RELATIVE PERTINENZE ALIQUOTA 6,3‰;

 

d)    PERTINENZE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA (oltre alla 1^ che risulta essere esente per legge) ALIQUOTA 6,3 PER MILLE;

 

e)    TERRENI EDIFICABILI: ALIQUOTA 4,6‰ VALORE VENALE € 123,50 al mq. STABILITO CON DELIBERA DI G.C. N. 17 DEL 28.2.2011

                              

 

Nel caso di abitazione locata di cui al punto b) occorre presentare in Comune apposita dichiarazione.

 

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore ad € 5,00

 

Per abitazione principale si intende quella con residenza anagrafica.