PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

D E L I B E R A

1 Di applicare, per l'anno 2010, per i motivi in premessa esposti, l'aliquota ICI così

come segue:

2 - L’aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C6 E C7, così come

da regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. solo per le cat. A1, A8 e A9.

3 - L’aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati in categoria catastale A diversi

dall’abitazione principale e relative pertinenze alle stesse e per tutti gli altri casi

di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92)

2 Di confermare in euro 103,29 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale,

compreso le pertinenze, di cui al punto 1) sopra descritto;

3 Di dare atto che l’I.C.I. sulla prima casa non è più dovuta per effetto della sua

abolizione con le disposizioni su indicate, ad esclusione delle cat.A1,A8 e A9, cioè

rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio

artistico.