DELIBERA

1        Di applicare, per l'anno 2011, per i motivi in premessa esposti, l'aliquota ICI così come segue:

A   - L’aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C2 -  C6 E C7, così come da normativa vigente per l’applicazione dell’I.C.I. solo per le cat. A1, A8 e A9.

      - Anche agli alpeggi viene applicata l’aliquota del 5 per mille come precisato nel  regolamento comunale.

B - L’aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati in categoria catastale A diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze alle stesse e per tutti gli altri casi  di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92)

C – L’aliquota del 5,25 per mille esclusivamente per la categoria catastale gruppo D2 (Alberghi – Pensioni).

2        Di confermare in euro 103,29 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, compreso le pertinenze, di cui al punto 1/A) sopra descritto;

3        Di  dare atto che l’I.C.I. sulla prima casa non è più dovuta per effetto della sua abolizione con le disposizioni su indicate, ad esclusione delle cat.A1,A8 e A9, cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico.