COMUNE DI CRODO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Numero

 

7

 

Data

 

04/05/2010

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: ICI ANNO 2010 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE.

 

 

 

L’anno duemiladieci addì quattro del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta regolarmente convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, presenti i Signori:

 

Cognome e Nome

Presente

 

 

1.      CORDA RODOLFO - Sindaco

2.      SCACIGA DELLA SILVA MARIO - Assessore

3.      BERNARDINI MASSIMO - Assessore

4.      ANGELINI ANDREA - Vice Sindaco

5.      VICINI GIANNI - Assessore

6.      FOBELLI GIULIANO - Consigliere

7.      BIONDA PRIMO - Consigliere

8.      BRAITO GIOVANNI - Consigliere

9.      SAVIO GUALTIERO - Consigliere

10. PEVERINI GIANFRANCO - Consigliere

11. PANETTA GIOVANNA - Consigliere

12. IORDA GIOVANNI - Consigliere

13. CHIARABANO MARCO - Consigliere

 

 

Totale Presenti:

13

Totale Assenti:

0

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. BONI PIETRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORDA RODOLFO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Fatto presente che:

 

-           il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 3 del 16/04/2007 esecutivo, approvava il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ex art. 59 del D.Legisl. 446/97.

 

-           l’art. 6 dello stesso Decreto Legisl. n. 504/92 e smi prevede che l'aliquota di detta imposta deve essere deliberata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo, precisando che se la delibera non viene adottata entro tale termine si applica l’aliquota del 4 per mille. Il comma successivo di detto articolo stabilisce poi che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati. L’aliquota poi può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

-            l’art. 8 comma 2 del sopra citato D.Legisl. n. 504/92 e smi prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il successivo comma poi dispone che a decorrere dall’anno 1997 con la delibera di determinazione annuale dell’aliquota l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con delibera del competente organo comunale.

 

-           l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), avente valore generale anche per il futuro, ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Legisl. n. 360/1998 , viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

-           il gettito di competenza per effetto dell’art. 1 d.l. 27/5/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 247/2008, n. 126 si riduce rispetto al gettito dell’anno 2007 per effetto dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico così come stabilito dal comma 2 ter.

 

-           il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, oltre a disporre l'ormai nota esenzione dal pagamento dell'Ici per l'abitazione principale, toglie agli enti locali - articolo 1 comma 7 - la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme del federalismo fiscale. Tale blocco viene confermato dall'articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 fino all'anno 2011, ad esclusione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i canoni.

 

-           la legge 23  Dicembre 2009, n. 191, approva le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010).

 

-           il Ministro degli Interni con proprio decreto del 17/12/2008  ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2010.

 

Rilevato pertanto che occorre confermare per l’anno 2010 le aliquote ICI applicate per il 2009, mantenendo la detrazione per l’abitazione principale a € 155,00 e nello specifico:

1                    - L’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C6 e C7, solo per le cat. A1, A8 e A9.

2                    - L’aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92 e smi diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.

 

Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:

 

Dott. PIETRO BONI

_______________

 

Con votazione unanimente espressa per alzata di mano dai tredici presenti e votanti.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

·                         Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000 con il quale veniva demandata alla competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e delle imposte con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

·                         Visti gli articoli 6 e 8 del D.Legisl. 504 del 30.12.1992 e smi che disciplinano la determinazione delle aliquote e le riduzione e detrazioni d’imposta.

·                         Visto l’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in cui stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali,  prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Legisl. n. 360/1998,  entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

·                         Visto l’art. 1 comma 156 della legge finanziaria 2007 che dispone la competenza del C.C. in materia di determinazione dell’aliquota ICI.

·                         Visto l’ art  1 d.l. 27/5/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 247/2008, n. 126, che dispone l’abolizione dell’ICI sulla prima casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico.

·                         Visto il Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, oltre a disporre l'ormai nota esenzione dal pagamento dell'Ici per l'abitazione principale, toglie agli enti locali - articolo 1 comma 7 - la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all'attuarsi delle norme del federalismo fiscale. Tale blocco viene confermato dall'articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 fino all'anno 2011.

 

 

D E L I B E R A

 

1)           DI CONFERMARE, per l'anno 2010, per i motivi in premessa esposti, l'aliquota ICI dell’anno 2009, così come segue:

1                   - L’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C6 e C7, solo per le cat. A1, A8 e A9.

2                   - L’aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92 e smi diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.

 

2)        DI CONFERMARE in euro 155,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, compreso le pertinenze, di cui al punto 1) sopra descritto.

 

3)        DI DARE atto che l’ICI sulla prima casa non è più dovuta per effetto della sua abolizione con le disposizioni suindicato, ad esclusione delle cat. A1, A8 e A9,  cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico.

 

4)        DI STABILIRE che il Responsabile dei servizi finanziari è autorizzato ad adottare opportuni sistemi di riscossione che comportino economie di spesa ed efficienza nel servizio di esazione che riterrà più opportune.

 

5)        Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale

 

N.  7    DEL 04/05/2010                                                                            

 

 

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

 

 

          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

     CORDA RODOLFO                                                     DOTT. PIETRO BONI

  ____________________                                                 ____________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________.

 

 

Crodo lì ____________     

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             Dott. PIETRO BONI

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

ð                   Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIETRO BONI

_________________________

 

_________________________________________________________________________

 

ð                   Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

 

 

Crodo, ___________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              DOTT. PIETRO BONI

                                                                                              __________________________

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Copia

 

N.  7    DEL 04/05/2010                                                                            

 

 

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

 

 

IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO. CORDA RODOLFO                                                F.TO. DOTT. PIETRO BONI

_______________________                                             ____________________________

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________.

 

Crodo lì ____________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              F.TO. Dott. PIETRO BONI

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

 

Crodo, _____________                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              DOTT. PIETRO BONI

                                                                                              __________________________

 

__________________________________________________________________________

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

ð                   Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO. DOTT. PIETRO BONI

_________________________

 

__________________________________________________________________________

 

ð                   Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

 

Crodo, ___________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                              DOTT. PIETRO BONI

                                                                                              __________________________