Deliberazione C.C. n. 32 del 20.04.2011

 

(omissis)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che:

 

- l’art. 1, comma 169, Lg. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007) dispone che:

- gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- in caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il Decreto del Ministro dell’Interno 16.03.2011, differisce al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali;

- ai sensi dell’art. 1, comma 156, Lg. 27.12.2006, n. 296 il Consiglio Comunale è competente a deliberare sulla materia di cui all’Oggetto;

 

RICHAMATO  il Capo I°, D.lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., istitutivo dell’Imposta;

 

DATO ATTO che:

 

- con Del.C.C. 28.03.2007, n. 17 venivano confermate le vigenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., per l’anno 2007, come segue:

 

- Aliquota ordinaria:, 7 per mille;

 

-Aliquota agevolata: 5 per mille in favore dei proprietari che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dell’ICI, eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti;

 

- detrazione dall’imposta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29 (per i soli immobili di categoria A/1, A/8, A/9);

 

DATO ATTO che:

 

-         ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. 504/1992 e s.m.i., è facoltà del Comune stabilire un'aliquota non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per  mille e che la scelta dell'aliquota di tassazione va motivata  in relazione al fabbisogno economico finanziario dell’Ente,  al fine di finanziare, con risorse proprie, le spese di realizzazione dei programmi dell’attività amministrativa;

 

- il gettito relativo all’Imposta in Oggetto, per l’esercizio 2011, previsto nell’importo di € 2.055.000,00  ed iscritto alla Risorsa 1.01.1040 del redigendo Bilancio di Previsione, è idoneo a garantire l’equilibrio di parte corrente;

- tale entrata assicura il mantenimento del livello dei servizi normalmente garantito dal Comune ed indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2014;

- si ritiene pertanto opportuno confermare le vigenti aliquote;

 

VISTI:

 

- il vigente Regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Del. C.C. 22.12.1998, n. 118, ai sensi degli artt. 52 e 59, D. lgs. 15.12.1997, n. 446, ultimamente novellato con Del. C.C. 29.04.2010, n. 44;

 

- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., ed in particolare l’art. 172 avente ad oggetto: “Altri allegati al Bilancio di Previsione”;

             

- il Parere favorevole in merito alla Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

 

- il Parere favorevole in merito alla Regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, D.lgs. 267/00 e s.m.i. e dal Direttore UOC Servizi Ragioneria ed Economato;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 20 Componenti presenti e votanti,

 

DELIBERA

  

1) di CONFERMARE le aliquote ICI per l’anno 2011 come segue:

 

- Aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille;

 

-Aliquota agevolata: 5 (cinque) per mille in favore dei proprietari che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dell’ICI, eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti;

 

- detrazione dall’Imposta  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29 (per i soli immobili di categoria A/8, A/9,A/9);

 

2) di DARE ATTO che, con separata deliberazione del Consiglio Comunale, viene confermata per l’anno 2011 la maggior detrazione a favore dei Contribuenti in condizioni di disagio socio-economico, ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.lgs. 504/1992 e s.m.i.;

 

3) di TRASMETTERE per estratto, in via telematica, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 446/97 e s.m.i., come precisato con la Circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, i dati occorrenti alla pubblicazione  al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali- Ufficio federalismo fiscale;

 

4) di ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art. 172, D.lgs. 267/2000;

 

La presente deliberazione è dichiarata di immediata eseguibilità, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 20Componenti presenti e votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.L.gs 18.8.2000 N. 267.