Su proposta del presidente

 

            Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che dispone che i Comuni approvino le tariffe e i servizi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e l’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che annovera fra i vari documenti da allegare al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

            Dato atto che, dal combinato disposto dei suddetti due articoli, si può dedurre che l’ente deve allegare al bilancio le separate deliberazioni con le quali ha approvato le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali  ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi, per i servizi a domanda individuale;

 

            Richiamato altresì:

-          il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 di istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

-          l’ art. 6 – comma 1, del suddetto decreto che disciplina la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;

-          il comma 156 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 ha attribuito la competenza alla determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

 

            Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, così come riconfermato dal comma 169 della Legge 27/12/2006  n. 296;

 

            Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, ha apportato modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ed il successivo art. 59 dello stesso D.Lgs., che ha previsto ulteriori modifiche, da attuarsi soltanto con l’approvazione di apposito regolamento, la cui entrata in vigore è prevista a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il Consiglio Comunale l’ha deliberato;

 

            Visto altresì l’art.1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449 che prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti e che l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alla unità immobiliare oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

            Visti gli introiti derivati dall’imposta alla chiusura dell’anno precedente;

 

Ritenuto che l'imposta in epigrafe si presenta quale mezzo essenziale per il raggiungimento dell'equilibrio e del pareggio economico finanziario degli esercizi del triennio predetto;

 

Considerato che l'aliquota di un tributo - elemento essenziale dell'istituto - in ordine alla quale la legge fissa un livello minimo ed un livello massimo, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ente locale esercita l'autonomia impositiva e reperisce le risorse per l'esercizio delle proprie funzioni, autonomia che si manifesta essenzialmente nella scelta dell'aliquota;

 

Considerato altresì, che la deliberazione in materia di I.C.I. rappresenta un provvedimento amministrativo a contenuto generale dal momento che si rivolge a gruppi indeterminati di figure soggettive, in quanto titolari di situazioni soggettive che l'Amministrazione vuol regolare con efficacia generale e che tali figure soggettive sono proprio i soggetti disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs 504/1992 e cioè i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;

 

Ritenuto che il potere di determinare la misura dell'aliquota dell'I.C.I. è sottoposto all'unico limite discendente dalla legge - di "agire" tra un minimo ed un massimo - e che entro tale limite si manifesta il potere discrezionale dell'Ente locale sul versante delle scelte in materia fiscale, potere discrezionale che è anche atto politico di notevole rilevanza in quanto impegna gli eletti nei confronti degli elettori nel difficile compito di reperire le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni e per l'erogazione dei servizi;

 

Richiamato l'art. 162, comma 2 del D.Lgs 18.08.200 n. 267, in forza del quale il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;

 

Formula la seguente proposta di deliberazione:

 

1) Di confermare per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,30 per mille.

 

2) Di confermare per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale nella misura del 4,30 per mille e di fissare la relativa detrazione d’imposta nella misura di € 104,00;

 

3) Di confermare per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. nella misura dell’1 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.

 

4) Di stimare per l’anno 2007 il conseguente gettito complessivo dell’imposta in € 665.000,00

 

5) Di dare atto che il presente atto, ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.