COMUNE DI AOSTA

I.C.I. – ANNO D’IMPOSTA 2011 -

ALIQUOTE

COME PER L’ANNO D’IMPOSTA 2010 LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE SONO

RIMASTE INVARIATE.

E’ POSSIBILE ANCORA FARA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL 18/12/2007 N.

148 DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARE INTRODOTTA NEL 2010

INTRODUZIONE DELLA DETRAZIONE DI 104,00 € A FAVORE DEI

PROPRIETARI O TITOLARI DI ALTRO DIRITTO REALE SU ABITAZIONE A CONDIZIONE

CHE:

- VI RISIEDA UN PARENTE DI PRIMO GRADO CHE NON ABBIA UN’ALTRA ABITAZIONE

IN PROPRIETA’ NEL TERRITORIO NAZIONALE COME NON DEVONO POSSEDERLA

NEANCHE GLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE.

N.B. : OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE AL COMUNE DELL’ESISTENZA DELLE

CONDIZIONI SOPRACITATE ( dichiarazione che non deve essere ripetuta a condizioni

invariate).

AVVERTENZA

I soggetti che beneficiano dell’aliquota ridotta all’uno per mille o della maggiore detrazione

nel caso di possesso di abitazioni di categoria A1 - A8 - A9 e del contestuale verificarsi

dei presupposti deliberati per le categorie pensionati, portatori di handicap e famiglie

numerose sono TENUTI A DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’UFFICIO I.C.I. DEL

COMUNE DI AOSTA sito in Piazza Chanoux n. 1 entro il termine previsto per il pagamento

del saldo i.c.i. per l’anno 2011.

Tale comunicazione deve essere ripetuta ogni anno.

 

OMISSIS

Seduta Ordinaria Delibera n. 148 del 18/12/2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.

D E L I B E R A

- DI DETERMINARE per l’anno 2008 le aliquote ai fini dell’ Imposta comunale sugli

immobili come segue :

a) nella misura dell’uno per mille per:

1a) i proprietari che , in relazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae la

destinazione , concedono in locazione a titolo di abitazione principale , immobili

previsti dall’ art. 1 della legge 9 dicembre 1998, nr. 431, avvalendosi degli accordi

di cui all’art. 2. comma 3 ed art. 5 , comma 2, della medesima legge , per soddisfare

le esigenze abitative di studenti universitari non residenti nella città di Aosta;

2a) i proprietari di unità immobiliari urbane, adibite ad abitazione che, nel corso

dell’anno 2008 concedono in locazione con contratto debitamente registrato,

l’abitazione di loro proprietà, ad inquilini che abbiano subito sfratto esecutivo con

sentenza della competente autorità giudiziaria. La medesima aliquota, sempre

rapportata al periodo dell’anno interessato, si applica agli immobili adibiti ad uso

abitazione qualora risulti in essere, nei loro confronti, una sospensione

dell’esecuzione di provvedimento di rilascio per finita locazione;

b) nella misura del sette per mille per gli alloggi non locati , così come definiti nelle

disposizioni regolamentari in materia d’imposta comunale sugli immobili di cui alla

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i. ;

c) nella misura del nove per mille per gli alloggi non locati , così come definiti nelle

disposizioni regolamentari in materia d’imposta comunale sugli immobili di cui alla

deliberazione citata alla lettera b) e per i quali non risultino essere stati registrati contratti

di locazione da almeno due anni a decorrere alla data del 1° gennaio 2008 ;

d) nella misura del quattro per mille per tutti i presupposti d’imposta diversi da quelli

indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) ;

- DI FISSARE per l’anno 2008 in euro 104,00 la detrazione per abitazione principale ed

in euro 200,00 la stessa detrazione a favore delle categorie e alle condizioni che seguono:

A) PENSIONATI :

1) possesso quale unica proprietà immobiliare da parte del pensionato – e degli eventuali

altri componenti del nucleo famigliare anagrafico – del solo alloggio ad uso abitativo e

delle pertinenze ( cantina ed autorimessa ) ;

2) condizione non lavorativa per tutto l’anno 2008;

3) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all’anno 2007 (

comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore ad euro

15.900,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo famigliare

anagrafico oltre il primo ;

La maggiore detrazione si applica anche pro- quota nei confronti dei componenti del

nucleo famigliare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti

precedenti.

B) PORTATORI DI HANDICAP (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 nr. 104, art. 3,

comma 3, o di invalidita’ non inferiore all’ottanta per cento riconosciuta da una

Commissione medica istituita nell’ambito di una struttura pubblica )

1) possesso quale unica proprieta’ immobiliare del nucleo famigliare anagrafico del solo

alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa);

2) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all’anno 2007

(comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali ) non superiore ad euro

21.250,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni altro componente del nucleo famigliare

anagrafico oltre il primo ;

La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo famigliare

anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti .

C) FAMIGLIE :

1) possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze ( cantina ed

autorimessa) , quale unica proprietà immobiliare del nucleo famigliare anagrafico ;

2) nucleo famigliare anagrafico riferito al 1° genn aio 2008 composto da almeno quattro

componenti , di cui almeno due minorenni ;

3) reddito lordo complessivo del nucleo famigliare anagrafico riferito all’anno 2007 (

comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali ) non superiore ad euro

26.700,00 maggiorato di euro 5.450,00 per ogni componente del nucleo famigliare

successivo al quarto .

Le condizioni sopra elencate dovranno essere, per ciascuna categoria, contestualmente

soddisfatte.

I soggetti passivi che beneficiano della maggiore detrazione d’imposta o dell’aliquota

ridotta all’ uno per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta, utilizzando un apposito

modello che sarà predisposto dall’ ufficio tributi , entro il termine previsto per il pagamento

del saldo per l’anno 2008.