PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE


COMUNE DI CAMPOMORONE

ALIQUOTE I.C.I.

ANNO   2 0 1 1

 

 

- 6,4 per mille per tutte le categorie catastali, eccetto A/1, A2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/9, per i terreni e per le aree fabbricabili.

 

-  6,5  per mille

per le unità immobiliari (categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/9) locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune, entro i termini di versamento del saldo dell’imposta.

I benefici hanno decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione ed è esclusa in ogni caso la retroattività.

Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al Comune con la stessa procedura e modalità prevista per la loro concessione.

 

-  7  per mille

per le restanti unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/9.

Detrazione di Euro 103,30 per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9)

 

E S E N Z I O N E

Il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, N. 126, esenta, a partire dall’anno 2008, dal pagamento ICI le unità immobiliari (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto:

1.        le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai suoi familiari    (parenti in linea retta entro il 1° grado) ivi residenti e da questi utilizzata come abitazione principale;

2.        le abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso;

3.        le abitazioni di cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, purché l’immobile non sia locato  che il soggetto non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale.

 

Sono altresì esenti le pertinenze dell’abitazione principale (numero massimo n. 1 C/2 +    n. 1 C/6),

La concessione dei benefici per le pertinenze e per i casi indicati ai numeri 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi esclusivamente su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune, entro i termini di versamento del saldo dell’imposta.

I benefici hanno decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione ed è esclusa in ogni caso la retroattività.

Il venir meno delle condizioni che hanno determinato i benefici deve essere comunicato al Comune con la stessa procedura e modalità prevista per la loro concessione.

Non sono considerati esenti dall’imposta gli immobili di categorie catastali C6 e C2 pertinenza delle abitazioni concesse in uso gratuito.