COMUNE DI ROSSIGLIONE

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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER

L’ANNO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno 2007 le vigenti aliquote dell’imposta comunale sugli

immobili come segue:

4,9 (quattro virgola nove) per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i

soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità

immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,1 (sei virgola uno) per mille per tutte le altre fattispecie;

detrazione nella misura di € 110,00 (centodieci virgola zero) fino a concorrenza

dell’imposta rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale

2. di dare atto delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dai seguenti articoli

del vigente Regolamento Comunale

art. 12 - Sono equiparate all’abitazione principale:

1) “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

2) “l’unità immobiliare, comprese le pertinenze di cui all’art. 11 bis del Regolamento I.C.I. ,

adibite ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti

di 1° grado in linea retta (genitori-figlio/a) che nella stessa stabiliscano la propria residenza

anagrafica. L’imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota

ridotta stabilita per l’abitazione principale; nel caso specifico previsto al presente comma,

Nel caso specifico previsto al presente comma, non compete la detrazione d’imposta

deliberata per l’abitazione principale.

Gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune,

contenente autocertificazione, circa la sussistenza dei presupposti, entro il 31 dicembre

dell’anno di riferimento.

Per ottenere l’agevolazione tributaria sono quindi necessari i seguenti requisiti:

-residenza anagrafica

-rapporto di parentela (1° grado linea retta);

la mancanza di uno dei sopraindicati requisiti comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione.

Sarà cura del contribuente provvedere al versamento I.C.I. tenendo conto di detta

agevolazione, che decorrerà dal messe indicato nell’istanza.

In caso di istanza presentata tardivamente, l’aliquota agevolata verrà applicata a decorrere

dal 1 gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza e non sarà possibile chiedere

rimborsi per la fattispecie di imposta segnalata.

In caso di cessazioni delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione, il

contribuente deve presentare apposita comunicazione negli stessi tempi, decorrenza e

modalità di applicazione sopra previste.

L’applicazione dell’agevolazione in assenza dei requisiti previsti dal presente

articolo,comporterà il recupero della minore imposta versata.”

art. 13 “L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di

fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quel sussistono dette

condizioni…omissis”

art. 14 “:::::L’esenzione I.C.I.. prevista dall’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92

concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive,

nonché delle attività di religione o culto ex art. 16 lett. a) della Legge n.222/85,

compete esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati,

siano anche posseduti dall’Ente non commerciale in base ad un diritto di proprietà od

ad altro diritto reale. L’Imposta è ridotta al minimo previsto dalla Legge 504/92.per i

fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)

individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97: Sono esenti dall’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei Comuni montani indicati

nell’elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993;

4. di dare atto che NON verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di

aliquota;