Di determinare per l'anno 2007 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura seguente:

-         7,00 per mille, ordinaria;

-         5,8 per mille, per l’abitazione principale del soggetto passivo nonché per le pertinenze della stessa, categorie C2, C6 purchè ubicate ad una distanza non superiore di 300 metri dall'abitazione principale e limitatamente ad uuna per categoria.

 

2.      Di  stabilire, per l'anno 2007, in € 110,00= (centodieci), l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, ed il suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano altresì:

 

. anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ascendente/discendente, fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza;

 

.  alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero, purché le stesse non risultino locate;

 

. alle unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

.   agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett.a) dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

 

L'imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n.15/1968, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni  che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con  raccomandata A.R, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.