1)                      A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi da detrazione di €. 103,29;

2)                      Per l’anno 2011 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel territorio di questo Comune sono determinate nella seguente misura:

-            4,5%o (quattrovirgolacinque per mille) aliquota 1^ casa (abitazione principale);

-            6,5%o (seivirgolacinque per mille) aliquota ordinaria (unità immobiliari diverse dall’abitazione principale);

3)                      Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 88652482, intestato a Equitalia Sestri S.p.A. Savignone-Ge-, Via XII Ottobre 1 – 16121 Genova, I° rata(o rata unica) dal 1° Giugno al 16 Giugno 2011, II° rata dal 1° Dicembre al 16 Dicembre 2011;

4)                      Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

·  abitazione di proprietà del soggetto passivo;

·  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

·  abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari residenti nell’immobile concesso in comodato nel rispetto delle seguenti condizioni:

-  ascendente e discendente in linea retta di primo grado (genitore - figlio/a);

-  il proprietario ed il comodatario devono essere residenti nel Comune di Savignone da almeno cinque anni e devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei  sopracitati requisiti. L’Agevolazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata al Protocollo generale dell’Ente;

-  in caso di immobili in comproprietà, il comodato,  è esteso in linea collaterale (fratelli - anche se più fratelli), esclusivamente per coloro i quali siano residenti ognuno in una diversa unità immobiliare, della quale sono comproprietari (in quest’ultimo caso è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 corredata dal certificato di iscrizione al N.C.E.U. aggiornato);

·  abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5)  ai sensi dell’ultimo comma del predetto articolo 5, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente a catasto, nella misura massima di una unità immobiliare urbana classificate nella categoria catastale C2 e/o C6. Tali pertinenze devono essere documentate all’ufficio comunale competente.

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI A: DELIBERE E REGOLAMENTO, ALIQUOTE PARTICOLARI, DETRAZIONI, MODULISTICA, CALCOLO I.C.I. E RAVVEDIMENTO OPEROSO SI POSSONO TROVARE GRATUITAMENTE SUI SITI: WWW.ICI-2000.IT E  WWW.COMUNE.SAVIGNONE.GE.IT                   

                                                                                                                                                     ultima modifica 04.05.2011