IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011

ALIQUOTA ORDINARIA : 6,50 per mille per le unita immobiliari non comprese nelle successive casistiche.

ALIQUOTA AGEVOLATA: 4.30 per mille per le seguenti unità immobiliari :  

-            Immobili di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale ove il soggetto passivo risulti anagraficamente residente, con detrazione di € 129,11.

Spetta una sola detrazione per ciascun contribuente e la stessa va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione attribuita per dodicesimi

-            Immobile di proprietà di italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) a condizione che l’immobile in questione sia l’unico di proprietà sul territorio nazionale e che lo stesso non risulti locato o diversamente utilizzato , a qualunque titolo, da altri soggetti.

-            Immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato a persone ivi

residenti dietro presentazione di idonea comunicazione nei modi e nei termini     previsti dal vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

ALIQUOTA AGEVOLATA: 5,80 per mille per immobili di categoria D/02 (ALBERGHI E PENSIONI per un periodo di apertura non inferiore a nove mesi annuali da comunicare all’Ufficio Tributi all’inizio di ogni anno solare)

ESENZIONI

Sono esentate dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come sotto specificate, fatta eccezione per gli immobili di categoria A, A8 e A9.

Sono equiparate alle abitazioni principale le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti (i coniugi non sono parenti) in linea retta entro il 1° grado  a condizione che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado a condizione che nelle stesse abbiano la residenza anagrafica e venga prodotta entro 90gg. copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.

PERTINENZE

Il Regolamento Comunale definisce “pertinenze” una soffitta o una cantina, nonché il box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi per categoria C2 e C6 (cioè fino ad un numero massimo di pertinenze pari a due), senza alcun limite di distanza , purché durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale.

L’esclusione dal pagamento dell’ICI  non si applica alle pertinenze delle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

·         1° rata (acconto): entro il 16 giugno 2011 pari al 50% dell’imposta dovuta

·         2° rata  (saldo)   : entro il 16 dicembre 2011 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno

E’ POSSIBILE VERSARE IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE DELLA PRIMA RATA (16/06/2011) L’IMPOSTA DOVUTA PER L’ANNO IN CORSO. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili devono essere eseguiti da ogni contitolare per la propria percentuale di possesso. Non sono ammesse le compensazioni tra contitolari.

Il versamento va effettuato su conto corrente BANCO POSTA 34091850 intestato a “Comune di Zoagli ICI Serv. Tesoreria Piazza XXVII Dicembre 1943 n. 2 16030 ZOAGLI” 

IBAN IT89U0760101400000034091850.

Per i pagamenti dall’estero cod. BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

E’ possibile effettuare il pagamento con il modello F.24.

Tramite accesso al sito internet www.comune .zoagli.ge.it: (casella “il comune di Zoagli on-line” voce “servizi finanziari” dettaglio “tributi”) è possibile consultare il regolamento ICI e acquisire la diversa modulistica