DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 03/03/2011

omissis

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1) Di confermare, per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale

nonché per quelle assimilate ad essa da regolamento comunale, escluse

dall’esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008;

- aliquota dello 0,1 per mille per l’abitazione e pertinenza concesse in affitto, a

titolo di abitazione principale, con regolare contratto a canone concordato;

- aliquota del 7 per mille per gli alloggi che risultano non locati per un periodo

superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, così come previsto dall’art. 4 bis -

comma 1 - del Regolamento Comunale ICI;

- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) Di stabilire che il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte e

delle relative detrazioni, ove previste, esclusi i casi per i quali è previsto l’obbligo

della presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione

entro il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità

anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni;

3) Di confermare l’aumento della detrazione ICI, prevista per l’abitazione principale

non soggetta all’esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008, da € 103,29 a € 216,00

per l’anno 2011 allorché ricorrano le seguenti situazioni:

- Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile

IRPEF di sola pensione non superiore a € 13.394,55 oppure nucleo familiare

formato da una sola persona con reddito imponibile IRPEF di sola pensione

non superiore a € 8.929,71 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di

età alla data del 01.01.2010 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano

in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed

eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

- Coppia di coniugi con almeno tre figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti

a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito

complessivo imponibile IRPEF non sia superiore a € 38.270,18;

- Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile IRPEF non sia eccedente

€ 12.756,73 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della

Legge 11.02.1980 n. 18 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 509/1988, ovvero:

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con

impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un

accompagnatore;

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità

di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti

quotidiani della vita;

L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello

d’imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione;

4) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione

dell’esercizio finanziario 2011, in conformità a quanto disposto dall’art. 172,

comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 16 e astenuti n.

5 (Consiglieri Gallerani, Facchini, Roncaglia, Cannone e Zavattaro), la presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°

comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.