Comune di Bologna - Settore Entrate

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI 2011

ALIQUOTE 2011

  • 5,7 per mille Limitatamente ai casi di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli), per i quali non è applicabile l'esenzione dall'imposta prevista per l’abitazione principale, relativamente:

  1. alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;

  2. alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale;

  3. all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  4. all'unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

  • 5,7 per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate con contratto registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti nel Comune a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale;

  • 5,7 per mille relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

  • 5,7 per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale;

  • 9 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio successivo alla mancanza di tale requisito; si applica invece l'aliquota ordinaria (7 per mille) quando si tratti di:

  1. abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato o divorziato, nel caso in cui non sia applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale;

  2. unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di primo e secondo grado o dai cointestatari dell'immobile oggetto d'imposta, a condizione che vi dimorino abitualmente ai sensi dell'art.6 del Regolamento I.C.I.;

  3. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione di imposta del 50%;

  • Zero per mille relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come propria abitazione principale;

  • 4 per mille relativamente alle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395;

  • 4 per mille relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;

  • 7 per mille (aliquota ordinaria) relativamente a tutti gli altri immobili; [rientrano tra questi: tutti gli immobili diversi da abitazioni e loro pertinenze, se non posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); le abitazioni non locate con contratto registrato, fino dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla mancanza di tale requisito; gli immobili ad uso abitativo locati a condizioni differenti da quelle per cui è prevista un’aliquota ridotta; l’abitazione utilizzata dal coniuge anche se separato o divorziato nel caso in cui non sia applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale; le unità immobiliari utilizzate da parenti di secondo e terzo grado o da affini di primo e secondo grado o da cointestatari dell'immobile, del soggetto passivo d'imposta, a condizione che vi dimorino abitualmente; i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali è prevista la riduzione del 50%].

DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

Per l'applicazione delle aliquote previste:

  • per le unità immobiliari ad uso abitativo prive di contratto di locazione (debitamente registrato) da oltre 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio successivo alla mancanza di tale requisito;

  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, locate con contratto registrato, da persone fisiche (soggetti passivi) residenti nel Comune a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;

  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale, limitatamente ai casi in cui non è applicabile l'esenzione dall'imposta;

  • per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art.10 del D.Lgs. 460/97;

  • per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, interamente locate, con contratto registrato, da imprese ai propri dipendenti che le utilizzano come abitazione principale;

il soggetto passivo di imposta deve presentare al Comune, entro il 16/12/2011, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione:

  • dell'aliquota applicata;

  • dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile;

  • dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile (nell'ipotesi di abitazione locata).

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione

Per l’applicazione dell’aliquota dello zero per mille alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione delle aliquote applicate copia del contratto di locazione, oppure, in alternativa, l’attestazione delle Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini e una della proprietà, che hanno verificato e controfirmato la documentazione contrattuale.

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

Art. 2 del Regolamento ICI

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche se autonomamente censite in catasto:

  • la soffitta e la cantina se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione;

  • il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

ESENZIONE DALL’ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

DEL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA

A decorrere dall'anno 2008 sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI del Comune.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli). Per queste abitazioni è riconosciuta una detrazione di imposta di Euro 103,29.

L’esenzione si applica all’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente con residenza anagrafica.

Oltre che all’abitazione principale del soggetto passivo di imposta, l’esenzione si applica anche alle unità immobiliari ad essa assimilate per legge o in base ai regolamenti comunali. Per il Comune di Bologna l’esenzione spetta:

  • alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

  • al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;

  • all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata;

  • all’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il parente di primo grado e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica;

  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Nel caso di abitazione locata o di abitazione utilizzata a titolo gratuito da un parente, dal coniuge, da un affine o da un contitolare del soggetto passivo di imposta, la nozione di abitazione principale deve essere riferita al conduttore, ritenendosi tale quella nella quale egli e i suoi familiari dimorano abitualmente.

L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.

Esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota, nel caso di:

  • abitazione locata con contratto registrato;

  • abitazione concessa in uso a qualsiasi titolo dal soggetto passivo di imposta ai parenti di 2° e 3° grado, al coniuge, ad affini fino al 2° grado o ai contitolari dell'immobile;

il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio.

Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate.

Per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta esclusa dall’esenzione, in quanto appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, è riconosciuta una detrazione di di Euro 103,29. La detrazione per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Esenzioni enti non commerciali

Art. 8 ter del Regolamento ICI

L’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Il Regolamento ICI del Comune di Bologna, dispone che la suddetta esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

VERSAMENTO

L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2011, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2011, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione entro il 16 giugno 2011 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 10 Euro. Se l'importo da versare supera i 10 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Per il Comune di Bologna i versamenti vanno effettuati sul numero di C/C postale 88663208 intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. BOLOGNA BO - ICI, utilizzando gli appositi bollettini inviati direttamente dall’agente per la riscossione e comunque reperibili presso gli sportelli dell’agente stesso, presso gli uffici postali e presso il Settore Entrate del Comune di Bologna.

Sarà possibile effettuare il versamento:

  • presso tutti gli uffici postali;

  • presso gli sportelli Equitalia Polis SpA;

  • presso le banche convenzionate;

  • tramite bancomat presso gli sportelli "DIMMI" ubicati nel Comune di Bologna;

  • tramite modello "F24";

 

ANTICIPO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE ICI PER LE ANNUALITA’ 2011 E SUCCESSIVE

Al fine di consentire al Comune di provvedere dall’anno 2012 alla liquidazione dell’imposta ed all’invio ai contribuenti - in tempo utile - di modelli F24 di versamento compilati anche nel loro importo, in deroga alle vigenti previsioni di legge, le dichiarazioni di variazione ICI 2011 (e delle successive annualità) dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di variazione (ossia: il termine per le dichiarazioni ICI 2011 sarà il 31 gennaio 2012, quello per le dichiarazioni ICI 2012 sarà il 31 gennaio 2013 e così via).

In caso di ravvedimento operoso rimane valido il termine previsto dalla Legge per la presentazione della dichiarazione (30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta) in quanto più favorevole al contribuente.

 

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso il Settore Entrate del Comune di Bologna, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

e-mail: infoici@comune.bologna.it – telefono: 051/2193690 e 051/2193471.