PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

CC n. 11 del 10/03/2011: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ¨C DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LĄŻANNO 2011.

Il Sindaco illustra il punto allĄŻordine del giorno. Il Consigliere Monari rileva, al presente riguardo, lĄŻesigenza di procedere ad una politica tributaria che possa consentire unĄŻappropriata redistribuzione del reddito in relazione alle varie categorie contribuenti, concretamente identificate. Il Sindaco descrive la politica del Consiglio al riguardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 15/12/2008, con la quale si stabilivano ai fini dellĄŻimposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le aliquote e le detrazioni per lĄŻanno 2009;

Vista la bozza del bilancio di previsione 2010 che rende necessario adottare per lĄŻanno 2010 aliquote e detrazioni I.C.I. in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;

Ritenuto che per il raggiungimento di tale obiettivo possa essere sufficiente nellĄŻanno 2010 riconfermare le aliquote previste per il 2009;

altres¨Ź, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, di confermare sostanzialmente per lĄŻanno 2010 quella stabilita nellĄŻanno precedente;

Visto il comma 156 dellĄŻart. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che, modificando il D.Lgs. 504/92 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per lĄŻapprovazione delle aliquote ICI;

Visti lo Statuto Comunale;

il regolamento comunale di contabilit¨¤;

il D.Lgs. 25 Febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui allĄŻart. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espressi dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarit¨¤ tecnica e del Ragioniere economo in ordine alla regolarit¨¤ contabile;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa: presenti n. 10+ il Sindaco, astenuti n. 0, contrari n. 4, favorevoli n. 7

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D E L I B E R A

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  1. DI CONFERMARE per lĄŻanno 2010, lĄŻaliquota agevolata nella misura del 6 (sei) per mille in favore delle persone fisiche residenti nel Comune, per lĄŻunit¨¤ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale non rientrante nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08 e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili lĄŻ aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille;

     

  2. DI CONFERMARE per lĄŻanno 2010, una aliquota ridotta al 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dellĄŻattivit¨¤ la costruzione e lĄŻalienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.

     

  3. DI CONFERMARE per lĄŻanno 2010 una aliquota ridotta al 4 (quattro) per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unit¨¤ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dallĄŻinizio dei lavori.

  4. DI DARE ATTO che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente non rientranti nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08, possono usufruire dellĄŻaliquota ordinaria del 6 (sei) per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

  5. DI DARE ATTO che con lĄŻapplicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione dĄŻentrata per lĄŻimposta Comunale sugli Immobili da indicare nel bilancio di previsione per lĄŻesercizio finanziario 2010, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2008;

  6. DI PREVEDERE, per lĄŻanno 2010, la detrazione di Euro 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali non rientranti nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08 come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per lĄŻapplicazione dellĄŻimposta comunale sugli immobili;

  7. DI RIBADIRE che la detrazione di cui al punto 6 va sottratta dallĄŻimposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dellĄŻanno durante il quale per lĄŻimmobile si ¨¨ protratta la destinazione che d¨¤ diritto allĄŻagevolazione; qualora la detrazione riguardi pi¨´ soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

  8. DI DARE ATTO che i proprietari o equipollenti delle unit¨¤ immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per lĄŻanno 2010 dellĄŻaliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6);

  9. DI INCARICARE il Funzionario responsabile di curarne la pubblicazione come previsto dal quarto comma dellĄŻart. 58 del D.Lgs. 446/97.

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  10. SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, ¨¨ dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dellĄŻart. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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