ORIGINALE

 

Provincia di Bologna

 

Deliberazione del Consiglio Comunale

 

7 del 24/01/2011

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : CONFERMA  ALIQUOTE PER L’ANNO 2011.               

 

 

                                                    

-omissis-

 

       DELIBERA

 

1)      di prendere atto di quanto esposto in premessa e di confermare per l’anno 2011 le aliquote vigenti; 

2)      Di fissare l’ aliquota ordinaria  nella misura del 6.9 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;

 e di differenziare l’aliquota come segue:

 

-         aliquota nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e per tutte le fattispecie imponibili di cui all’art. 6 del regolamento comunale in materia

 

-         aliquota nella misura dello 0,10  per mille relativamente agli immobili, posseduti  a titolo di    proprietà o altro diritto reale e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da

parte di nuove imprese insediate  nel territorio comunale di cui all’art. 8 bis del citato regolamento ICI.

 

-  aliquota nella misura dello 0,10 per mille relativamente alle unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato) di cui all’ articolo 2 comma 3 della Legge 431 del 9/12/98.

 

-         aliquota  nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

 

-         aliquota  nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita’ immobiliari avverse da condizioni di inagibilita’ e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unita’ immobiliari di proprieta’ di imprese o societa’ immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilita’ dei locali.

 

3)      Di confermare, per l’anno 2011, la detrazione nella misura unica di € 103.30, dall’imposta I.C.I, dovuta per l’abitazione principale.

 

4)      di stabilire che per potere usufruire dell’aliquota agevolata i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

 

5)      di provvedere  alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale, come previsto dall'art. 52 comma 2, del D.Lgs. 446/97 così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30.12.99 n. 506

 

6)      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtu’ dell’urgenza ex art. 47- 3° comma della Legge 142/90 con la seguente votazioni: presenti n. 20, votanti n. 20, favorevoli n. 20, contrari = =, astenuti = =.