PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

       DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 174,00

Per l’unità abitativa di categoria A1, A8 e A9 adibita a propria abitazione principale dal proprietario o titolare di altro diritto reale e per l’unità abitativa posseduta da cittadino italiano residente all’estero;

 

Oltre alla detrazione suddetta, l’Amministrazione Comunale riconferma anche quest’anno l’ulteriore detrazione a favore delle unità abitative di categoria A1, A8 e A9 possedute da particolari categorie di contribuenti a condizione che nessun membro del nucleo famigliare possieda, all’1.1.2010, altri immobili (terreni e fabbricati) sull’intero territorio comunale, ad eccezione dell’appartamento abitato e delle relative pertinenze.

Nel dettaglio, la misura dell’ulteriore detrazione ed i requisiti richiesti per poterne usufruire:

a)  € 72,00 per famiglie con 3 figli di età inferiore ai 18 anni all’1/01/2010 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all’anno 2009, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef

b)  € 72,00 per famiglie con 5 o più componenti il nucleo famigliare all’1/01/2010 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all’anno 2009, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef 

c)  € 102,00 per famiglie con 4 o più figli di età inferiore ai 18 anni all’1/01/2010 e con reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all’anno 2009, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef 

d)  102,00 giovani coppie con mutuo prima casa: entrambi i soggetti con età inferiore a 37 anni all’1/01/2010; con mutuo contratto per l’acquisto della prima casa in ammortamento da non più di 6 (sei) anni alla data dell’1.1.2010 e con reddito complessivo del nucleo famigliare riferito, all’anno 2009, non è superiore ad euro 34.000,00 annui lordi, imponibili ai fini Irpef, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 2009;

 

Per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione, i contribuenti dovranno far pervenire, entro il 31.12.2010, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante i requisiti richiesti.