VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

ATTO N. 82  del 14.12.2010                                       

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011.

 

 

Il giorno 14 del mese 12 dell’anno 2010 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio Comunale.

 

 

Visto l’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, e il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Visto l’articolo 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del D. L. n. 93 del 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992; l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

 

Dato atto che per effetto della suddetta disposizione a decorrere dall'anno 2008 sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504 del 1992:

a)     l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)     le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

c)     il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;

d)     l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l’abitazione principale dell’anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata;

e)     l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale;

 

Considerato che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 77-bis, comma 30, ha stabilito che resta confermata per il   triennio   2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo  fiscale  se  precedente  all'anno  2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei  tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,  di  cui  all'art. 1, comma 7,  del D.L.  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione  per  gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 22/12/2009 che stabiliva a decorrere dal 1° gennaio 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):

 

a) aliquota ridotta del 5,2 per mille

a) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

 

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille

b) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;

 

 

c) aliquota ridotta del 5,2 per mille

c) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l’abitazione principale dell’anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata;

 

d) aliquota ridotta del 5,2 per mille

d) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale;

 

e) aliquota ridotta del 5,2 per mille

 

 

 

e) unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

f) aliquota ordinaria del 6,9 per  mille

e) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al 2 ° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i  generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale;

 

 

g) aliquota ordinaria del 6,9 per mille

f) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate e/o date in comodato a terzi con contratto registrato;

 

h) aliquota agevolata dello 0,1 per mille

g) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

 

i) aliquota 7 per mille

h) alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e relative pertinenze, come individuate dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali;

 

j) aliquota 7 per mille

i) unità immobiliari ad uso abitativo non locate, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione – debitamente registrato – da non più di 24 mesi

 

l) aliquota 9 per mille

j) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione –debitamente registrato- da oltre 24 mesi;

 

m) aliquota ordinaria del 6,9 per mille

l) per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie indicate.

 

 

Detrazione di imposta di euro 129,11 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal Comune;

Ulteriore detrazione di imposta nella misura di Euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004;

Detrazione di Euro 150,11 alle unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio sia uguale o inferiore al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori e l’ulteriore detrazione di Euro 50,00 qualora sussistano le condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004;

Ritenuto di confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni d’imposta deliberate per l’anno 2010, in coerenza con il progetto di bilancio per l'esercizio 2011 in corso di approvazione;        

 

Visto l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Richiamato l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio comunale individua l’ordinamento e disciplina dei tributi comunali;

 

Visti gli articoli 6 e 8 del D. Lgs. 504/1992 che prevedono da parte del Consiglio comunale la determinazione annuale delle aliquote di imposta e con il medesimo atto la determinazione della detrazione di imposta per l’abitazione principale;     

 

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

 

Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997, e successive modificazioni e integrazioni;

 

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 09.12.2010;

 

Visti:

D.Lgs. N. 267/2000;

D. Lgs. n. 504/1992;

D. L. n. 437/1996;

L. n. 431/1998;

L. n. 296/2006;

L. n. 244/2007;

D.Lgge  n.  93/2008;

D.L. n. 112/2008;

Vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali;

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare per l’anno 2011, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in vigore nell'anno 2010:

 

a) aliquota ridotta del 5,2 per mille

a) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

 

b) aliquota ridotta del 5,2 per mille

b) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;

 

 

c) aliquota ridotta del 5,2 per mille

c) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l’abitazione principale dell’anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata;

 

d) aliquota ridotta del 5,2 per mille

d) unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale;

 

e) aliquota ridotta del 5,2 per mille

 

 

 

e) unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

f) aliquota ordinaria del 6,9 per  mille

e) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale fino al 2 ° grado (fratelli e sorelle), affini fino al 1° grado (suoceri con i  generi e le nuore, patrigno e matrigna con i figliastri) e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale;

 

 

g) aliquota ordinaria del 6,9 per mille

f) unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate e/o date in comodato a terzi con contratto registrato;

 

h) aliquota agevolata dello 0,1 per mille

g) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

 

i) aliquota 7 per mille

h) alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione, e relative pertinenze, come individuate dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali;

 

j) aliquota 7 per mille

i) unità immobiliari ad uso abitativo non locate, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione – debitamente registrato – da non più di 24 mesi

 

l) aliquota 9 per mille

j) unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione –debitamente registrato- da oltre 24 mesi;

 

m) aliquota ordinaria del 6,9 per mille

l) per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie indicate.

 

 

2. Di confermare per l’anno 2011 nella misura di Euro 129,11 l’importo della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati con disposizione regolamentare adottata dal Comune.

 

3. Di confermare per l’anno 2011 l’ulteriore detrazione di imposta nella misura di Euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004.

 

4. Di confermare per l’anno 2011 la detrazione di Euro 150,11 alle unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio sia uguale o inferiore al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori e l’ulteriore detrazione di Euro 50,00 qualora sussistano le condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2004.

 

5. Di stabilire che per usufruire dell’esenzione prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale, esenti dal 2008 per effetto del D. L. n. 93 del 2008, delle aliquote agevolate e/o delle ulteriori detrazioni, i soggetti in possesso dei necessari requisiti, pena l’esclusione dal diritto, devono presentare all’Ufficio Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, apposita comunicazione su modello predisposto dall’ufficio. Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l’anno 2011 ai requisiti richiesti.

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio predisposto per l’esercizio 2011.