.......per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

 

1.     di confermare l’istituzione, a valere per l’anno 2011, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell’imposta Comunale sugli Immobili come di seguito indicato:

 

a)   aliquota del 4,80 per mille per le unità immobiliari classificate A/1, A/8 o A/9 direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese :

-      abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari risiedono;

-      unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;

-      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-      pertinenze classificate C/6 (una sola), C/2 cantina (una sola)  C/7 posto auto (uno solo) o C6 di cl. 1 ex C7 (uno solo), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l’abitazione principale; l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

-      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

-      abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come residenza ;

-      abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

 

E’ stabilita la stessa aliquota dell’abitazione principale (4,8‰) e relative pertinenze nonché la detrazione di € 103,29 per le seguenti abitazioni classificate come A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9;

 

-    unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

 

-    abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

 

 

Per le fattispecie sopra descritte l’aliquota del 4,8‰ è applicabile solo a condizione che venga presentata al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta, apposita comunicazione; tale comunicazione è valida anche per gli anni successivi e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto ai benefici; il beneficiario è tenuto a comunicare entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra indicato, il Comune considera la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato;

 

b)  aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui al punto 1 lettera a), sopra enunciato, fermo restando le previsioni dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);

 

c)   aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni alla data prevista per il versamento dell’acconto o del saldo o nei quali non risultino residenze anagrafiche.

Fermo restando l’applicazione dell’aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d’imposta, di comunicare al Comune con apposito Modello B) che l’immobile è affittato, con contratto registrato o sfitto da non più di 2 anni alla data prevista per il versamento dell’acconto o del saldo, o che è occupato da persona residente. La comunicazione deve essere presentata entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni e da diritto all’applicazione dell’aliquota del 7‰. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l’aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;

 

d)     aliquota del 3,5 per mille per l’unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di nuova attività produttiva anche se derivante da aggregazioni aziendali regolarmente iscritta nel relativo albo o registro, per i primi 5 anni di attività, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell’imposta. Per le attività iniziate in corso d’anno l’agevolazione è riconosciuta per l’intero anno d’inizio e per i quattro successivi;

 

e)     aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall’articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9 , a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell’imposta ;

 

f)       aliquota dello 0,01 per mille per gli alloggi, e relative pertinenze, affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione  al comune entro i termini di versamento dell’imposta ;

 

Per i punti d) e) f) le comunicazioni sono valide anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio, in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria indipendentemente dal diritto maturato;

 

2.     di determinare per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., la detrazione annua di € 103,29 per le abitazioni principali classificate A/1, A/8 o A/9.

 

Sono considerate abitazioni principali e assimilate ad esse e quindi esenti dal pagamento Ici (ad esclusione delle cat. A1, A8 e A9):

 

-        l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi risiede;

-        l’unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER;

-        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (previa comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio);

-        il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritti di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove ubicata la casa coniugale (previa comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio).

-        Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale (previa comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio)

-        pertinenze classificate C/6 (una sola), C/2 cantina (una sola) C/7 posto auto (uno solo) o C6 cl. 1 ex C7 (uno solo) , che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l’abitazione principale; l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

-        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione (a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. In assenza della comunicazione entro il termine sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell’aliquota ordinaria indipendentemente dal diritto maturato);

-        per il solo anno 2011, in attesa di variazione del classamento, unità immobiliari di Via Garibaldi n.2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ancorché diversamente classificate, nella quale il soggetto passivo d’imposta vi abbia la residenza alla data del 31/12/2010 e vi risieda lasciando invariate le categorie e la rendita figuranti in catasto.

 

Per l’abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto residente a Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l’aliquota ridotta dell’abitazione principale, con esclusione della detrazione;

 

3.     di dare atto che con l’applicazione di tali aliquote e detrazioni si ritiene congrua la previsione d’entrata per l’imposta comunale sugli immobili indicata nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2010;

 

4.     di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000.